Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: MAGGIONI MARCO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012 MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) ILLUSTRAZIONE 22/03/2012 Resoconto MAGGIONI MARCO LEGA NORD PADANIA DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012 Resoconto MAGGIONI MARCO LEGA NORD PADANIA Resoconto CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012
DISCUSSIONE IL 22/03/2012
ACCOLTO IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
le emittenti televisive locali, che impiegano oltre 20.000 addetti, hanno ceduto le proprie frequenze a favore degli operatori dei servizi mobili in larga banda ma le compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) risultano insufficienti e soprattutto non proporzionate agli incassi della gara di cui alla stessa legge;
il comma 13-bis dell'articolo 1 della medesima legge affronta il tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi sulla gara e sulle procedure e inoltre, nel suddetto comma viene escluso che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze possa comportare la reintegrazione in forma specifica, andando contro ogni basilare norma del diritto che prevede che all'annullamento di un atto corrisponda il ripristino della situazione preesistente;
per di più, viene disposto che l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente e questo, nei fatti, priverebbe le emittenti televisive locali dalla possibilità di accedere ad altre frequenze eventualmente disponibili come indennizzo, privando così l'intero Paese del ruolo fondamentale che le emittenti televisive locali svolgono per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale;
viene anche previsto che la tutela cautelare sia limitata al pagamento di una provvisionale, senza specificare alcun criterio direttivo, per cui anche un'emittente che prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze avesse un largo bacino di utenza e offrisse quindi un servizio pubblico gratuito al territorio, potrebbe avere diritto ad una provvisionale minima, che ne decreterebbe l'inevitabile fine dell'attività,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di definire congrue misure di natura compensativa a favore delle emittenti locali per la cessione delle risorse frequenziali e di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente la plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010 n. 220.
9/5025/129.(Testo modificato nel corso della seduta) Maggioni, Caparini, Gidoni, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.