ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
ILLUSTRAZIONE 22/03/2012
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/117
presentato da
MARCO RONDINI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 39, del decreto-legge in esame, introduce dinamiche concorrenziali nel sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica;
il comma 1, del citato articolo, modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, disponendo ulteriori prescrizioni relative a modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo una recente segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
l'Autorità ha segnalato infatti la necessità di eliminare le disposizioni che limitano o impediscono il libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali anche attraverso la modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo;
in tal senso gli obiettivi sottesi dall'articolo 5 del decreto legislativo n.170 del 2001, dovrebbero essere coniugati con incentivi all'efficienza, attraverso una modifica normativa che, come accade in molti altri Paesi europei, consenta una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall'esercizio;
una maggiore efficienza nel settore potrebbe essere conseguita dando anche la possibilità agli edicolanti di rifiutare i prodotti complementari fomiti dagli editori e dai distributori,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti applicativi della lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 39 del provvedimento in esame, al fine di adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a modificarla, dando la possibilità agli edicolanti, in aggiunta a quanto già disciplinato, di rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori.
9/5025/117.Rondini, Gidoni, Caparini, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.