ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: LANZARIN MANUELA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/109
presentato da
MANUELA LANZARIN
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 del decreto-legge n. 1/2012, alla lettera a) del comma 1, introduce l'articolo 3-bis al decreto-legge n. 138 del 2011, con la rubrica «Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali»;
sia la rubrica dell'articolo 3-bis che il testo originario del decreto-legge sembrano palesemente riferiti a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresi i servizi che vengono espressamente esclusi dall'articolo 4 del DL 138/2011 come i servizi idrici, l'energia elettrica, il gas e le farmacie comunali, e sancisce principi importanti sull'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulla trasparenza delle assunzioni;
il testo modificato al Senato, al comma 1 dell'articolo 3-bis, fa riferimento, espressamente, ai soli servizi pubblici locali «a rete», senza prevedere una definizione univoca di tali servizi;
non è chiaro pertanto se l'articolo 3-bis si applichi anche al servizio rifiuti, al servizio giardini, ai servizi cimiteriali e agli altri servizi pubblici locali diversi da quelli che utilizzano reti fisiche per la propria diffusione territoriale, come ad esempio i servizi idrici, l'energia elettrica o il gas;
il comma 1 dell'articolo 3-bis definisce la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, che di norma non deve essere inferiore a quella del territorio provinciale, e affida alle regioni l'individuazione di specifici bacini territoriali di dimensioni anche diversa da quello provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
si prevede inoltre che i comuni o gli organismi associati già costituiti possano presentare domanda alla regione, entro il 31 maggio 2012, ai fini di tale diversificazione, e pertanto diventa importante capire a quali servizi si applica l'articolo 3-bis;
sul territorio nazionale esistono alcune società pubbliche, prime di tutte quelle venete e i loro Comuni soci, che - in perfetta aderenza al diritto comunitario - sono affidatario «in house» dei servizi di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti e che risultano le eccellenze Italiane ed europee per efficienza, risultati, recupero di materia e sostenibilità ambientale, con raccolte differenziate oltre il 70-80 per cento, bilanci in utile e tariffe di 160 euro per famiglia, con centinaia di migliaia di utenti che pagano i servizi in base ai rifiuti prodotti, ed esperienze di punta che hanno favorito la crescita e l'occupazione;
valorizzare le gestioni pubbliche di qualità significa mantenere il loro ruolo e la loro funzione di riferimento, gestionale e tariffaria, del mercato, costituendo esse stesse un sistema di «regolazione» (accanto a quello istituzionale) e uno stimolo per un mercato purtroppo intaccato da vaste aree di distorsione e trasgressione, in ambito sia pubblico sia privato;
l'applicazione del comma 1 dell'articolo 3-bis da parte delle regioni permette la valorizzazione di tali realtà, quale stimolo alla competitività del mercato interno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di fornire un'interpretazione autentica della parola «a rete» e a chiarire il ruolo dell'in house nella fase di transizione.
9/5025/109.(Testo modificato nel corso della seduta) Lanzarin, Dussin, Alessandri, Gidoni, Caparini, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.