ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/107

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RESPINTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/107
presentato da
PAOLO GRIMOLDI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
i titoli di studio rilasciati dall'autorità scolastica, nell'esercizio di una funzione statale e a seguito di appositi procedimenti valutativi, prescritti dalla legge, determinano una certezza legale, in virtù della quale essi sono produttivi di effetti non solo nell'ambito dell'ordinamento scolastico (in quanto consentono la prosecuzione degli studi), ma anche sul piano dell'ordinamento generale;
il predetto principio è contenuto nel regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 167, che recita testualmente: «Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re (dicitura sostituita dall'articolo 48 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, con la seguente: Repubblica italiana e in nome della Legge) le lauree e i diplomi»;
nell'ordinamento giuridico le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche;
in base all'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'abilitazione professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli conseguiti presso università o istituti superiori, e che abbiano altresì superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento;
la prima Riforma universitaria, con regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ha introdotto i nuovi titoli accademici di «laurea» e «laurea specialistica», confermando esplicitamente il principio del valore legale, affermando che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale;
successivamente l'ordinamento nazionale ha comunque subito un'ulteriore e più incisiva revisione con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, determinando una nuova articolazione dei corsi e dei titoli (laurea triennale e laurea magistrale), prevedendo rispettivamente un percorso metodologico e professionalizzante e la revisione delle classi di laurea magistrale;
atto pratico, per i titoli che si conseguono nella Scuola significa primariamente che il titolo corrispondente ad un ciclo scolastico è requisito necessario per l'iscrizione al ciclo superiore;
oltre a ciò, il diploma della Scuola Superiore può essere requisito necessario per adire certe posizioni nella Pubblica Amministrazione;
i titoli universitari rilasciati dalle Università statali o private autorizzate a rilasciare titoli avente valore legale, sono requisito necessario per accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, e per l'accesso a livelli qualificati nel Pubblico Impiego.
in effetti, per quanto si auspichi di andare verso una società più liberistica, è ragionevole che continuino ad esistere professioni in cui lo Stato in qualche modo garantisca che il professionista superi un vaglio pubblico, certificando la capacità di fornire un servizio corretto e qualificato ai cittadini;
i citati «titoli» non sono invece requisito indispensabile per l'accesso alla carriera accademica: i concorsi a Professore di Ruolo sono aperti a tutti «gli studiosi» (anche stranieri) indipendentemente dal titolo di studio posseduto;
il «valore legale» ha spesso prodotto delle ingiustizie, soprattutto se inteso in modo formale, permettendo di attribuire validità diversa ai voti con cui una certa laurea è stata conseguita;
attribuire in un concorso pubblico un punteggio differenziato, in base al voto di laurea significherebbe probabilmente svantaggiare proprio gli studenti che provengono dagli atenei migliori, quelli in cui i voti alti vengono concessi soltanto a fronte di una preparazione molto qualificata;
l'eliminazione del valore legale del titolo universitario significa anche che per l'accesso a posizioni qualificate nella Pubblica amministrazione ci si affidi alla sola selezione concorsuale;
l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che peraltro non trova più riscontri all'estero, può consentire di differenziare il prodotto offerto dai singoli atenei, facendo entrare le università in concorrenza tra loro, creando così un circolo virtuoso;
la suddetta abolizione consentirebbe inoltre di introdurre un principio di equità nell'ambito della distribuzione di posti di lavoro nel settore «pubblico», che finalmente godrebbe di personale scelto non più in base ad un singolo voto, bensì sulla base di specifiche e provate esperienze,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abolire il requisito del valore legale del titolo di studio promuovendo contestualmente l'adozione da parte delle università di curricula armonizzati (sia nella durata che nei contenuti) ed assicurando, nell'ambito della predetta liberalizzazione formativa, il rafforzamento delle garanzie sociali e di eguaglianza dei cittadini;
a valutare l'opportunità di emanare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca e della funzione pubblica, nuove disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei concorsi per titoli ed esami indetti per l'accesso alla Pubblica amministrazione o agli ordini professionali, prevedendo che il punteggio relativo alle prove d'esame sia superiore alla valutazione dei titoli universitari, di carriera e di cultura del vincitore del pubblico concorso.
9/5025/107.Grimoldi, Goisis, Cavallotto, Rivolta, Bitonci, Laura Molteni, Gidoni, Caparini, Rainieri.