ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/106

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GOISIS PAOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
ILLUSTRAZIONE 22/03/2012
Resoconto GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

NON ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RESPINTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/106
presentato da
PAOLA GOISIS
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la libertà di educazione è un valore non negoziabile, è un diritto soggettivo e costituzionale e rappresenta una grande battaglia di civiltà, condivisa da milioni di cittadini e di cattolici non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei;
in Italia il sistema di istruzione è da tempo profondamente in crisi: dispersione scolastica, bullismo, giovani inoccupati, risultati scolastici scadenti nei raffronti internazionali, carenza di giovani professionalmente formati per le imprese, analfabetismo di ritorno, indebolimento generale del tessuto culturale del paese;
nell'attuale crisi economica e occupazionale dell'Italia una scuola pubblica statale di qualità e competitiva potrebbe costituire, come già avvenuto in altri Paesi, il vero volano per la ripresa e la crescita economica del nostro Paese a breve, medio e lungo termine;
la Riforma del mercato del lavoro per conseguire gli obiettivi preposti deve tener conto della necessità di istituire un diverso sistema di formazione e di istruzione nazionale idoneo e competitivo. Ovviamente, nel campo dell'istruzione, la liberalizzazione coincide con l'autonomia;
nelle sue dichiarazioni programmatiche del 10 gennaio 2012 presso la VII Commissione Cultura della Camera il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, ridisegnando la Scuola del futuro, ha parlato fra l'altro di «autonomia responsabile» da introdurre da subito nelle scuole statali;
l'articolo 50 del decreto-legge n. 5/2012 in corso di conversione in legge, prevede difatti l'emanazione di linee guida, intese a favorire una maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, costituendo, previa intesa con la Conferenza unificata, reti territoriali fra le stesse istituzioni scolastiche, al fine di una gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie e, prevedendo l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle predette risorse;
l'autonomia delle istituzioni scolastiche avrebbe dovuto essere collocata ed evidenziata nell'articolo 33 della Costituzione - accanto a quella sull'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie - anziché nell'articolo 117, comma 3, in cui la stessa è stata posta. In ogni caso il concetto di autonomia scolastica elevato al rango costituzionale impone di rivisitare la nozione di «scuola statale» cui fa riferimento il predetto articolo 33 cost;
in ogni caso il concetto di autonomia scolastica elevato al rango costituzionale dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, impone di rivisitare la nozione di «scuola statale» cui fa riferimento l'articolo 33 cost. anche al fine di evitare che l'autonomia delle istituzioni scolastiche «possa essere, ai sensi del sopra citato articolo 50 , ridotta a un fenomeno meramente burocratico o gestionale»; giacché, se essa fosse riducibile a un fenomeno esclusivamente organizzativo, avrebbero ben poco senso la sua specifica costituzionalizzazione e la sua salvaguardia esplicita nei confronti del potere legislativo sia regionale sia statale, essendo in tal caso sufficienti a preservarla le regole e i principi generali cristallizzati nell'articolo 97 della Carta costituzionale;
le norme considerate appaiono dunque nettamente convergere nella direzione del riconoscimento alle istituzioni scolastiche di un'autonomia di carattere funzionale o sociale;
la suddetta «autonomia scolastica», introdotta nel 1997 dall'allora ministro della Funzione Pubblica (Bassanini) e regolamentata nel 1999 col decreto del Presidente della Repubblica n. 275, è una base di partenza sotto il profilo giuridico e culturale;
l'ingresso ufficiale degli istituti "non statali" nella rete del servizio pubblico scolastico, comprensiva di tutti gli ordini e gradi di scuole, ha permesso di registrare in maniera definitiva l'adozione, da parte dell'ordinamento, di una concezione marcatamente «desoggettivata» e, soprattutto, «destatalizzata» del servizio nazionale di istruzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di liberalizzare il sistema d'istruzione, promuovendo, attraverso nuove disposizioni legislative, l'affermazione di una nuova scuola pubblica laica, autonoma e competitiva con l'introduzione della libertà di scelta educativa delle famiglie, riconoscendo:
a) il diritto ad alcune agevolazioni (non cumulabili tra loro), quali: concessione di buoni-scuola, voucher, dote-scuola per la copertura dei costi di iscrizione; detrazione fiscale dei costi di iscrizione, ponderate a scalare per favorire le famiglie a reddito più basso, fino a prevedere, in caso di incapienza, un'erogazione diretta a favore della famiglia;
b) la stabilizzazione e la riqualificazione dei contributi concessi alle scuole statali e paritarie, attraverso l'assegnazione di una «quota capitaria», individuata in base al costo standard per alunno iscritto a ogni istituzione scolastica paritaria e statale, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza, allo scopo di garantire il funzionamento amministrativo e didattico delle singole istituzioni scolastiche;
c) l'ampliamento dell'autonomia delle scuole, affidando anche la gestione delle scuole statali ad organi decisionali reali e responsabili (fondazioni di territorio, consigli di amministrazioni costituiti da rappresentanze miste, eccetera);
d) l'assimilazione dell'autonomia scolastica a quella delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie, di cui al citato articolo 33 della Costituzione;
e) il potenziamento del sistema di valutazione delle singole istituzioni scolastiche per mettere i genitori in condizione di scegliere la scuola migliore per i loro figli.
9/5025/106.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Laura Molteni, Gidoni, Caparini, Rainieri.