ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/100

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: TORAZZI ALBERTO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto TORAZZI ALBERTO LEGA NORD PADANIA
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

NON ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RESPINTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/100
presentato da
ALBERTO TORAZZI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
considerato che il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 54 interviene aggiungendo un comma all'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che disciplina l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali;
stabilito come l'articolo 35 della legge n. 724 del 1994 reca la disciplina delle emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, prevedendo come le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possano deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti;
ricordato come il decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 420 ha approvato il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, con particolare riferimento alle caratteristiche dei titoli obbligazionari, ai criteri e alle procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;
valutato che la disciplina è stata successivamente integrata dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di consentire la vigilanza sugli andamenti della finanza pubblica conferendo al Ministero dell'economia e delle finanze una funzione generale di coordinamento con riferimento all'accesso al mercato dei capitali degli enti territoriali e stabilendo altresì come le regioni, le province, i comuni e le unioni di comuni, oltre che le città metropolitane, le comunità montane e isolane nonché consorzi tra enti territoriali, possano deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati in via esclusiva al finanziamento degli investimenti, precisando altresì come gli interessi sui prestiti obbligazionari concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti;
la grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda le risorse economiche, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini;
la Legge di stabilità 2012, Legge n. 183 del 2011, all'articolo 8, comma 1, interviene, con una modifica apportata all'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a sostituire le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» con le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014»;
la correzione rappresenta solo l'ultima di una serie di variazioni alla norma originale, e diminuisce ulteriormente, anche rispetto al 2011, il limite massimo, calcolato in base ad un parametro finanziario correlato all'ammontare delle entrate degli enti, entro cui i Comuni possono accendere un mutuo per il finanziamento di proprie opere, ponendo seri problemi alle amministrazioni locali in relazione agli stanziamenti di bilancio finanziati con la contrazione di mutui e prestiti;
la sessione di bilancio 2012 dei comuni dovrà pianificare il rispetto del limite del 4 per cento sull'ultimo anno del bilancio pluriennale, imponendo alle amministrazioni comunali già dal 2012 e per il triennio di riferimento una costante riduzione del debito al fine di realizzare investimenti finanziati con debito compatibili con le percentuali vigenti nell'anno di riferimento;
la disposizione, oltre a rappresentare un ulteriore inasprimento rispetto alla precedente versione della medesima norma, si accompagna ad ulteriori e recenti provvedimenti di finanza locale fortemente restrittivi, come il taglio al Fondo di Riequilibrio, l'inasprimento dei vincoli per il rispetto del Patto di Stabilità e la completa rivisitazione dell'imposta sugli immobili,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere come le di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche, così come previste dalla disposizione in oggetto, non concorrono al limite massimo di indebitamento degli enti locali, così come stabilito dalla Legge 183/2011.
9/5025/100.Torazzi, Gidoni, Caparini, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.