ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04909/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 585 del 14/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
BUCCHINO GINO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
FONTANELLI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
PEDOTO LUCIANA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012


Stato iter:
14/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2012
Resoconto SEVERINO DI BENEDETTO PAOLA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/02/2012

ACCOLTO IL 14/02/2012

PARERE GOVERNO IL 14/02/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/02/2012

CONCLUSO IL 14/02/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4909/31
presentato da
ANNA MARGHERITA MIOTTO
testo di
martedì 14 febbraio 2012, seduta n.585

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 4909-A «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri» prevede all'articolo 3-ter il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013 in applicazione delle norme già esistenti;
in particolare l'articolo 5 del DPCM 1o aprile 2008, per dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni disciplinino gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida che per il superamento degli OPG stabiliscono che il passaggio di competenze delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza;
il principio di territorialità costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza;
al comma 2 dell'articolo 3-ter si prevede che entro il 31 marzo 2012 il Ministro della Salute di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni adotti un decreto di natura non regolamentare per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
al comma 4 dell'articolo 3-ter si prevede che a partire dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle nuove strutture individuate dal medesimo articolo mentre le persone che hanno cessato di essere pericolose devono senza indugio essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale;
il comma 5 dell'articolo 3-ter autorizza tutte le regioni e le province autonome ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica;
i commi 6 e 7 dispongono in ordine alla copertura finanziaria ed in particolare il comma 7 per l'assunzione di personale di cui al comma 5, individua tra le altre risorse anche 24 milioni di euro destinati precedentemente a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario così come previsto dall'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007;
tale individuazione di risorse di fatto mette in pericolo il diritto alle persone danneggiate in ambito sanitario di poter ottenere l'indennizzo che di legge gli spetta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Aziende sanitarie locali e i relativi DSM e Servizi Sociosanitari, i finanziamenti di parte corrente già previsti dal comma 7 del decreto in oggetto, in maniera proporzionale al numero degli internati presenti, allo scopo di finanziare progetti terapeutici riabilitativi individualizzati a favore degli attuali internati negli OPG, in modo tale che i Dipartimenti di salute mentale di origine possano prendere in carico, attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili i soggetti dimessi dagli OPG, stabilendo così criteri, vincoli e tempistiche di concerto con le Regioni;
a valutare la possibilità di modificare gli articoli del codice penale e di procedura penale inerenti a imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare per il superamento degli attuali OPG, risorse economiche e finanziarie alternative ai 24 milioni attualmente reperiti con la riduzione di fondi previsti per i soggetti danneggiati in ambito sanitario.
9/4909/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Fontanelli, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Ghizzoni, Marco Carra.