ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04909/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 585 del 14/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: RIA LORENZO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/02/2012


Stato iter:
14/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2012
SEVERINO DI BENEDETTO PAOLA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/02/2012

PARERE GOVERNO IL 14/02/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/02/2012

CONCLUSO IL 14/02/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4909/22
presentato da
LORENZO RIA
testo di
martedì 14 febbraio 2012, seduta n.585

La Camera,
premesso che:
il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri;
la questione viene affrontata solo limitatamente al tempo intercorrente tra l'arresto in flagranza di reato e la relativa udienza di convalida, il che rappresenta solo parzialmente le problematiche connesse alla condizione dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari;
l'argomento necessita di una trattazione più ampia, di taglio sistematico, che si occupi di risolvere non solo le situazioni temporanee di sovraffollamento, relative agli arresti in flagranza appunto, ma anche e soprattutto il problema del sovrannumero cronico dei detenuti in rapporto allo spazio vitale spettante a ciascuno per garantire gli standard minimi di salute e sicurezza;
l'eccessiva presenza di detenuti nelle carceri italiane, rispetto al numero teoricamente previsto e consentito dalle strutture esistenti ed utilizzate, dipende non tanto dagli arresti in flagranza, quanto dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere;
già la disposizione di cui all'articolo 59 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario prevede specificamente la separazione fisica, in istituti diversi, degli imputati sottoposti a misura cautelare da quelli condannati in via definitiva e che tale previsione è stata dettata dal legislatore per salvaguardare la differente posizione umana e giuridica di soggetti comunque internati;
l'VIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione (2011) a cura dell'Associazione Antigone evidenzia la presenza di decine di «carceri fantasma», ossia «istituti penitenziari che negli ultimi venti anni e più sono stati costruiti, spesso ultimati, a volte anche arredati e vigilati, che però sono inutilizzati o sotto utilizzati o anche in totale d'abbandono»,

impegna il Governo

a individuare misure di contrasto al sovraffollamento delle carceri di tipo cronico, valutando a tal fine l'opportunità di utilizzare gli istituti penitenziari già costruiti e non funzionanti, con l'ulteriore possibilità di dare attuazione all'articolo 59 della legge sull'ordinamento penitenziario, differenziando gli istituti di custodia preventiva dagli istituti per l'esecuzione delle pene.
9/4909/22. Ria.