Legislatura: 16Seduta di annuncio: 549 del 12/11/2011
Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TERRANOVA GIACOMO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/11/2011 CESARIO BRUNO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 12/11/2011
PARERE GOVERNO IL 12/11/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/11/2011
CONCLUSO IL 12/11/2011
La Camera,
considerato che:
il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
il decreto-legge e n. 98 del 2011 (recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»), convertito dalla legge n. 11 del 2011, ha operato un'aggiunta al testo dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedendo che ai fini del computo della predetta percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di carattere generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;
nel caso specifico, a causa di tale divieto e della carenza di insegnanti in organico è stata letteralmente paralizzata l'attività di circa quaranta sezioni della scuola dell'infanzia del comune di Palermo, che non può affidare gli incarichi annuali agli insegnanti per la conduzione delle sezioni vacanti, per cui circa 800-850 bambini non possono più frequentare, anche se iscritti, la scuola;
tale situazione ha creato enormi disagi all'utenza, anche perché in caso di assenza dell'insegnante di ruolo, non si può far ricorso a nessuna supplenza;
allo stato annuale vi è un dialogo aperto tra le istituzioni circa la possibilità di dare luogo agli incarichi in virtù della delibera n. 46 del 2011, della Corte dei conti a sezioni riunite, che prevede la possibilità di derogare a tale divieto solo per assunzioni «previste per legge, quelle di somma urgenza, e quelle per servizi infungibili ed essenziali»;
la scuola rappresenta certamente un servizio essenziale per la comunità nazionale, il cui valore è affermato nella Costituzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare con urgenza, anche in applicazione della delibera n. 46 del 2011 della Corte dei conti, iniziative che consentano al comune di Palermo di assumere gli insegnanti della scuola dell'infanzia dello stesso comune necessari all'avvio e allo svolgimento dell'anno scolastico nelle sezioni impossibilitate a garantire la loro operatività.
9/4773/8. Giammanco, Terranova.