ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/04773/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 549 del 12/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: ASCIERTO FILIPPO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/11/2011


Stato iter:
12/11/2011
Fasi iter:

RITIRATO IL 12/11/2011

CONCLUSO IL 12/11/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4773/11
presentato da
FILIPPO ASCIERTO
testo di
sabato 12 novembre 2011, seduta n.549

La Camera,
premesso che:
la manovra dell'estate 2011 ha previsto l'accorpamento delle funzioni dei comuni sotto i mille abitanti e l'articolo 31 del provvedimento in esame, nell'introdurre modifiche al Patto di stabilità, amplia gli adempimenti a carico degli enti locali tra i 1001 e i 5000 abitanti;
il numero e la complessità crescente degli adempimenti a carico del titolare della carica di sindaco impone una sua crescente professionalizzazione;
la legge 25 marzo 1993, n. 81, confluita poi nel Testo unico degli enti locali (TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000), ha introdotto nell'ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e, nell'articolo 51, comma 2, stabilisce che i sindaci non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica dopo due mandati consecutivi;
la ratio della disciplina è solitamente rinvenuta nell'esigenza di bilanciare i maggiori poteri riconosciuti al sindaco e al presidente di provincia dalla legge del 1993 rispetto a quelli delle giunte e dei consigli, attraverso un limite alla permanenza al potere. Da parte della giurisprudenza la ratio legis è stata individuata nell'esigenza di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitarne la soggettivizzazione (in questo senso la Corte di cassazione, I Sezione civile, nella sentenza 20 maggio 2006 n. 11895, tenuto conto anche dei lavori preparatori della legge n. 81 del 1993);
l'esame dei dibattiti parlamentari che hanno portato all'approvazione delle norme chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ci si stesse riferendo al terzo mandato nell'ambito del medesimo comune e non al caso in cui il terzo mandato consecutivo venga svolto presso un comune diverso da quello presso il quale il sindaco abbia ricoperto consecutivamente i due precedenti; analogo parere ha espresso l'ANCI,

impegna il Governo

ad emanare una circolare interpretativa della norma che chiarisca come il divieto del terzo mandato dei sindaci si riferisce esclusivamente al mandato esercitato presso il medesimo comune.
9/4773/11.Ascierto.