ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/086

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/86
presentato da
NICOLA MOLTENI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
con alcune modifiche apportate dal Senato al decreto-legge n. 138 del 2011 si è inteso appesantire fortemente l'intervento contro le cosiddette «Società di comodo», allo scopo di penalizzare e scoraggiare l'utilizzo di tali società a scopo elusivo per la gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari in uso a cittadini italiani;
le misure previste aumentano l'aliquota IRES per le società di comodo e impongono una tassazione extra ai soci se godono dei beni della società ad un valore inferiore a quello di mercato, inoltre statuisce la presunzione di elusività per quelle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi;
la formulazione della norma contenuta nel decreto in esame rischia tuttavia di non ottenere i risultati sperati, perché non incide sulle società non residenti che tuttavia possono avere in gestione patrimoni di cittadini italiani ed anzi sono più soventemente usate per i patrimoni più significativi; ciò vale per le società di comodo domiciliate nei cosiddetti «paradisi fiscali», che sfuggono alla maggiorazione dell'IRES prevista nel decreto in esame, ma ancora più per le società stabilite in paesi non-black list e pertanto poste al di fuori di ogni disposizione antielusiva,

impegna il Governo

a prevedere attraverso i provvedimenti attuativi e interpretativi dei dispositivi previsti dal decreto n. 138 del 2011 che i meccanismi antielusivi comprendano tutte le società che gestiscono patrimoni di cittadini italiani, indipendentemente dalla sede delle società stesse.
9/4612/86.Nicola Molteni, Laura Molteni.