ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/067

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: PORCINO GAETANO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/09/2011

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/67
presentato da
GAETANO PORCINO
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
secondo uno studio di contribuenti.it, elaborato su dati provvisori del Ministero delle finanze che fa riferimento alle dichiarazioni fiscali presentate nel 2009, è emerso che la metà degli italiani dichiara non oltre 15.000 euro annui e circa due terzi non più di 20.000 euro; di contro, solo l'1 per cento che dichiara oltre 100 mila euro e lo 0,2 per cento più di 200 mila euro. Nello stesso periodo in Italia, venivano immatricolate 206 mila automobili di lusso dal prezzo medio di 103 mila euro (comprese 620 Ferrari e 151 Lamborghini). E invece, solo 76 mila italiani (lo 0,18 per cento dei 41.066.588 contribuenti) hanno dichiarato al fisco un reddito di importo simile;
nel provvedimento al nostro esame sono contenute diverse misure di contrasto all'evasione fiscale che sembrano di dubbia efficacia mentre vengono quantificati ex-ante i saldi da raggiungere con queste stesse disposizioni;
alcune delle misure previste sono nel frattempo sparite o sono state sensibilmente modificate in maniera tale da rendere ulteriormente dubbio il raggiungimento del maggior gettito previsto;
esiste da anni - ad esempio - la possibilità per l'amministrazione finanziaria di ricorrere al redditometro. La norma che ammette l'uso di questo strumento è l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che prevede disposizioni sulle rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche;
l'attuale redditometro ha però esclusivamente effetto di controllo a posteriori ed essendo applicato parzialmente, di fatto ha avuto scarso utilizzo e scarsa efficacia anche perché i vari condoni fiscali che si sono succeduti lo hanno reso pressoché inutile. Ciononostante nel 2009 ha permesso all'Agenzia delle entrate di scovare circa 20 mila falsi poveri e accertato maggiori imposte per circa 300 milioni di euro;
anche il cosiddetto «spesometro» introdotto con l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, pur costituendo un passo in avanti, non sembra avere grandi prospettive di successo;
si tratta di un nuovo modo per controllare e monitorare l'evasione fiscale verificando gli acquisti sostenuti dai cittadini e confrontandoli con il reddito dichiarato:
tutti i soggetti Iva dovranno comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto dell'Iva). Cambia, in sostanza, il modo di «fare la spesa», poiché i venditori saranno obbligati a richiedere il codice fiscale ad ogni cliente la cui spesa complessiva sia superiore all'importo specificato;
sono obbligati ad effettuare la comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano operazioni:
per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti;
ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori);
per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).
Sono esonerati, dagli adempimenti i contribuenti «minimi»;
il redditometro può, viceversa, se utilizzato correttamente ex-ante, diventare cruciale per fornire indizi importanti sulla «coerenza» dei redditi personali dichiarati a valle da questi e altri contribuenti, visto che non mira a individuare l'origine delle loro entrate (come fanno invece gli studi di settore), ma piuttosto a pesare i guadagni ufficiali con le «manifestazioni di ricchezza», che in genere non vengono nascoste;
la piena funzionalità del redditometro si può ottenere a patto che esso determini una presunzione legale, che comporti l'onere della prova contraria in capo al contribuente, ma che consenta fin da subito l'iscrizione a ruolo e la conseguente riscossione delle maggiori imposte così accertate;
rispetto agli attuali indicatori (possesso di automobili, immobili, barche, e così via) devono entrare nella partita «valori» nuovi, come le scuole private per i figli, le vacanze in località di lusso, la frequentazione di centri benessere e così via, elementi di cui si va arricchendo la banca dati dell'Agenzia delle entrate;
esiste un grande numero di società che dichiarano redditi negativi o molto bassi: in molti casi sono in possesso di beni di lusso come automobili di grande cilindrata, ville, immobili. Il redditometro va esteso anche a queste società imponendo loro di pagare le stesse tasse richieste alle persone fisiche,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di:
introdurre una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
ed analogamente per determinare l'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) anche sulla base del possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società stessa.
9/4612/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Porcino, Borghesi, Messina, Barbato.