ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/09/2011
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/59
presentato da
ANITA DI GIUSEPPE
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non prevede misure concrete volte a garantire il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, attuando in modo sostanziale nel nostro ordinamento le indicazioni comunitarie sancite sul punto. Al riguardo si rammenta la recente approvazione della direttiva europea del 23 febbraio 2011 (direttiva 2011/7/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, entrata in vigore il 16 marzo 2013, nell'ambito della quale si prevede che il ritardo nel pagamento può essere al massimo di 30 giorni a meno che non sia indicato diversamente dal contratto. Si può arrivare fino a 60 giorni in caso di accordo tra le due imprese e ancora oltre se espressamente previsto dal contratto, a condizione che non costituisca un'evidente ingiustizia verso la parte più debole. Per quanto riguarda invece i pagamenti dal settore pubblico verso un'impresa: il limite per i pagamenti è di 30 giorni. Ogni ritardo deve essere giustificato con motivazioni oggettive, che deve essere concordato e non potrà mai andare oltre i 60 giorni;
presso la Commissione Bilancio (V) al Senato era stato approvato un emendamento sostenuto dal tutta l'opposizione, ma poi espunto nel testo del maxi-emendamento presentato in Assemblea, recate disposizioni in materia di «Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione» (e segnatamente l'emendamento 1.0.8. presentato in sede di discussione dell'A.S. 2887);
suscita perplessità la ritrosia che l'attuale Esecutivo si ostina a dimostrare nell'affrontare in modo definitivo il tema dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese,

impegna il Governo

a dare definitiva attuazione, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, nel nostro ordinamento ai principi sanciti a livello comunitario in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, valutando altresì la possibilità di assumere iniziative volte a istituire presso la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi i pagamenti ai fornitori delle pubbliche amministrazioni stesse;
a valutare l'adozione di opportune iniziative normative volte a consentire che alcune categorie di creditori della pubblica amministrazione (quali i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane e infine le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese») possano richiedere alle amministrazioni debitrici la certificazione delle somme dovute e conseguentemente cedere il relativo credito ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
9/4612/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi, Cimadoro.