Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: NOLA CARLO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARMO ROBERTO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 14/09/2011 MOFFA SILVANO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 14/09/2011 ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in seguito ad alcune pronunce giurisprudenziali e alte iniziative unilaterali di alcuni comuni, ha recentemente dato vita ad un corposo contenzioso relativo alla assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali strumentali all'azienda agricola;
che tale situazione di incertezza crea forte disagio in tutto il comparto agricolo che si vedrebbe penalizzato da una interpretazione sfavorevole di una norma che, invece, chiaramente esenta gli immobili rurali da un simile trattamento fiscale;
che sono sempre più i comuni che, per evidenti esigenze di bilancio, aderiscono alla interpretazione più penalizzante richiedendo l'imposizione dell'ICI ai suddetti immobili rurali;
che il decreto-legge n. 2566, Disposizioni in favore dei territori di montagna, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 16 febbraio 2011, con il consenso di tutti i gruppi, contiene la seguente norma interpretativa:
Art. 11. (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni»;
che non risulta che il Senato abbia catendarizzato nel breve periodo il decreto-legge sopra citato, mentre proseguono i contenziosi in atto e gli atti esecutivi dei comuni coinvolti,
impegna il Governo
alla luce dell'urgenza sopra evidenziata e onde non pregiudicare ulteriormente la situazione di difficoltà delle aziende agricole, ad inserire la norma di interpretazione autentica nel primo atto di decretazione urgente al fine di assicurare la più tempestiva applicazione della norma stessa.
9/4612/40.Nola, Marmo, Moffa, Zucchi.