ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDO ANGELO SALVATORE
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO MONTE CARMELO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 14/09/2011
COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 14/09/2011
OLIVERI SANDRO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/24
presentato da
ANGELO SALVATORE LOMBARDO
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
considerato che:
il processo d'integrazione europea che ha registrato, da ultimo, un ulteriore passo in avanti con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si fonda anche sulla realizzata unione doganale tra i paesi membri;
con la legge 15 marzo 1951, n. 191, tuttora vigente, è stato istituito il punto franco del porto di Messina comprendente un'area di 144.000 mq. delimitata secondo le coordinate indicate nella medesima legge istitutiva. Le aree comprese in detta delimitazione sono considerate fuori dalla linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge doganale n. 1424 del 1940;
la suddetta legge istitutiva del punto franco recava una norma finale (articolo 14) con cui si prevedeva la costituzione ed il riconoscimento dell'ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco;
detto ente è stato successivamente individuato con decreto del presidente della regione siciliana 10 marzo 1953, n. 270/A, nell'Ente autonomo portuale di Messina (E.A.P.M.), per l'amministrazione e la gestione del punto franco, sotto la vigilanza della Regione siciliana;
a seguito dell'istituzione dell'ente per la gestione del punto franco, con il citato decreto del presidente della regione la cui legittimità non risulta essere mai stata messa in discussione, la legge statale n. 191 del 1951 poteva ritenersi efficace, ai sensi dell'articolo 14 della stessa, ma non applicabile in assenza del decreto ministeriale che, in forza dell'articolo 2, accerti la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco, e del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge;
la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco, demandata a suddetto decreto del ministro delle finanze, non è mai venuta, sino ad oggi, a concretizzarsi, stante la mancata emanazione del decreto stesso;
il punto Franco di Messina rappresenterebbe per la città peloritana un moltiplicatore d'impresa, un'opportunità unica ed irripetibile, soprattutto in questo periodo di grave congiuntura economica, in quanto sarà l'unico (poiché, secondo la normativa europea, non se ne potranno realizzare altri in tutta Europa) punto franco al centro del Mediterraneo e quindi sarà il naturale punto di incontro dell'economia di tre continenti e sicuro riferimento dell'economia mondiale;
la città di Messina è da tempo destinataria di una chance che è giunto il momento di cogliere, in una fase storica, come quella attuale, la cui congiuntura economica non consente di tralasciare nessuna delle potenzialità di crescita e opportunità di sviluppo del territorio a vantaggio della comunità locale, certamente, ma anche dell'economia nazionale. Messina gode infatti di una posizione strategica nello scacchiere dei traffici nel Mediterraneo che, come è noto, sono in forte espansione e generano un livello di scambi di grandissima valenza economica che ha già destato l'attenzione di altre città e paesi rivieraschi, pronti ad accogliere le merci in transito con regimi di favore fiscali e doganali;
l'attuazione del punto franco nelle aree demaniali marittime oggi ricadenti nella circoscrizione dell'autorità portuale di Messina agevolerebbe uno sviluppo degli scambi commerciali tra i paesi dell'Unione che si affacciano sul mar Mediterraneo ed i paesi del Nord Africa, già associati in una zona di libero scambio;
il perdurante stato di mancata attuazione della legge n. 191 del 1951 comporta che le aree comprese nel punto franco non sono mai state effettivamente considerate fuori dalla linea doganale della Repubblica e, dunque, risultano parte del territorio doganale della comunità, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008;
nella zona falcata del porto di Messina che ha ben altre vocazioni e potenzialità, insistono ormai da anni, sopraggiunti vincoli di natura ambientale e storico-culturale. Inoltre studi economici dimostrano che l'estensione dell'area della zona falcata pari a 144.000 mq, a fronte degli oltre 2 milioni di mq del porto di Trieste, è insufficiente per la realizzazione di un punto franco in quanto se le navi dovessero entrare nella zona falcata per uscirvi con le merci lavorate, il traffico nello stretto crescerebbe eccessivamente, incrementando la pericolosità della navigazione;
quanto sopra esposto giustificherebbe la collocazione della pur utile zona franca lontano dalla Falce, ad esempio in zona Giammoro;
risultano essersi succeduti numerosi incontri tra i vertici delle due società e le autorità territoriali nelle persone del presidente della regione Sicilia e del sindaco di Messina al fine di individuare un'area diversa dalla zona falcata,

impegna il Governo

ad emanare il decreto ministeriale di cui all'articolo 15 della legge n. 191 del 1951 al fine di dare piena attuazione al punto franco intercluso nel porto di Messina, la cui permanenza in vigore è stata ritenuta indispensabile dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1o dicembre 2009;
ad autorizzare il trasferimento del punto franco del porto di Messina dalla zona falcata dello stesso ad altra area sempre ricadente nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale della città.
9/4612/24.Lombardo, Lo Monte, Commercio, Oliveri.