ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: ARACU SABATINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/20
presentato da
SABATINO ARACU
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al comma 1, prevede che «i Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
considerato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 165 del 2001 detta la definizione di amministrazioni pubbliche. Intendendo per tali: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;
stante quanto sopra, le norme che si riferiscono ad aziende tra l'altro specificando «a totale partecipazione pubblica», non potrebbero trovare applicazione alle società che non sono evidentemente, pur se l'azionariato è pubblico, amministrazioni dello Stato;
conseguentemente, l'articolo 18 citato, non troverebbe applicazione per le società pubbliche;
inoltre, de iure condendo, qualora si volesse artatamente ritenere applicabile la normativa de qua anche alle società non si ritiene possa estendersi, comunque, alle società non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ovvero a quelle market unit;
le società pubbliche non inserite nel bilancio consolidato della pubblica amministrazione, infatti, operano in mercati direttamente esposti alla concorrenza (stante la progressiva e definitiva liberalizzazione dei mercati di riferimento), sono soggette a specifiche discipline di settore che garantiscono, oltre alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti con gli stakeholder, il regolare funzionamento dei meccanismi competitivi ed il perseguimento della massima efficienza - e qualità - del servizio prestato a beneficio degli utenti finali;
per tali imprese, dunque, la natura principale di soggetti sottoposti al mercato funge da diaframma rispetto alle regole pubblicistiche con conseguente applicazione della disciplina di diritto privato comune alle altre imprese anche quando vengono svolte attività aventi carattere non commerciale industriale;
per le descritte caratteristiche soggettive e per il fatto di operare secondo regole e modelli organizzativi di diritto privato e in regime di concorrenza, le suddette aziende pubbliche, pertanto, non possono essere equiparate alla pubblica amministrazione, con conseguente necessità di non estendere l'applicazione della disciplina di contenimento della spesa pubblica necessariamente afferente alle pubbliche amministrazioni alle società operanti sul mercato e pertanto non gravanti sul bilancio dello Stato;
tali società conseguendo ricavi da mercato sono conseguentemente esposte alle dinamiche della concorrenza, pertanto tale norma, qualora non interpretata come suddetto, appare discriminatoria rispetto ad altri operatori privati;
è necessario, pertanto, come è stato per norme in precedenza emanate e tutt'ora vigenti - tra cui l'articolo 2, comma 2, CAD (decreto legislativo 82 del 2005), l'articolo 61, comma 7, decreto-legge 112 del 2008, l'articolo 19 del decreto-legge 78 del 2009, l'articolo 9 comma 29 decreto-legge 78 del 2010 - riconoscere la diversità strutturale, oltre che funzionale, delle società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione rispetto alle amministrazioni pubbliche, consentendo di evitare irragionevoli equiparazioni tra entità pubbliche in senso stretto e modelli di organizzazione ed attività di stampo prettamente civilistico, quali quelli delle società commerciali, per il solo fatto di essere l'azionariato in mano pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura di natura applicativa o interpretativa, volta ad assicurare certezza applicativa all'articolo 18 comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 nel senso riportato in premessa, potendone confermare la condivisibilità anche nelle forme sopra descritte.
9/4612/20.Aracu.