Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: FORCOLIN GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 14/09/2011 MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 14/09/2011 BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 14/09/2011 MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
all'interno delle disposizioni legislative contenute nel A.C. 4612, così come approvato dal Senato della Repubblica, all'articolo 16, comma 25, viene previsto come, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti tramite estrazione da un elenco e come l'individuazione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco medesimo venga attribuita ad apposito decreto ministeriale e nel rispetto di principi quali il rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune, la previsione della necessità di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali ed infine il possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;
i princìpi che regoleranno l'elenco regionale si basano su criteri, quali l'anzianità di iscrizione, che non ha un rapporto diretto con la specifica competenza richiesta, e il possesso di specifica qualificazione professionale, difficilmente valutabile non esistendo al momento un titolo in grado di garantire tale «specifica qualificazione», non sembrano in grado di attenuare la accidentalità derivante dall'estrazione casuale altresì prevista dalla norma;
la formulazione attuale della norma potrebbe concorrere al rischio di portare i revisori in possesso di una anzianità maggiore nei comuni di maggiore dimensione, creando così una distorsione con i comuni di entità minori, tanto più che nei comuni fino a 15.000 abitanti, il 90 per cento dei comuni italiani, il collegio dei revisori non esiste e che la funzione di controllo viene svolta da un revisore unico,
impegna il Governo
ad assumere iniziative volte a rivedere la disciplina relativa alla nomina dei componenti del collegio dei revisori degli enti locali in modo da assicurare il soddisfacimento di criteri di competenza e qualificazione di detti organi.
9/4612/158.Forcolin, Reguzzoni, Montagnoli, Bitonci, Laura Molteni.