ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/150

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: TOGNI RENATO WALTER
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/150
presentato da
RENATO WALTER TOGNI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
preso atto che:
i commi 2, 3 e 3-bis, introdotti dal maxiemendamento presentato dal Governo approvato dal Senato, attraverso la sostituzione degli originari commi 2 e 3, del decreto-legge, introducono norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI eliminando, di fatto, le originarie disposizioni che ne disponevano, invece, l'abrogazione;
in particolare, il comma 3-bis introduce alcune modalità operative semplificate prevedendo che gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare i propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria,
premesso che:
l'istituzione del sistema SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti indirizzi normativi comunitari, ed ha l'obiettivo di combattere i fenomeni di illegalità sulla movimentazione dei rifiuti, in modo da consentire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti da parte delle autorità di controllo;
l'entrata in vigore del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha registrato diverse proroghe e ciò è dipeso sia dall'innovazione normativa intervenuta, sia dalla complessità del sistema e sia dall'ampiezza dei soggetti interessati che presentano dimensioni differenti ed appartengono a settori produttivi diversi, con diverso grado di propensione all'innovazione tecnologica e con una molteplicità di situazioni specifiche da disciplinare,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, con i prossimi decreti relativi all'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, norme di semplificazione del sistema, attraverso regole minime e facili da applicare da tutti gli operatori, con particolare riferimento:
a) alla possibilità di delegare gli adempimenti di iscrizione, movimentazione, registrazione da parte di tutti i produttori di rifiuti, specialmente da parte di quelli di minori dimensioni, agli operatori professionali, come trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
b) alla possibilità di semplificare gli adempimenti di carattere elettronico, trasportando in digitale il collaudato sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere le schede Sistri per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il sistema al fine di fornire le necessarie informative;
c) alla possibilità di sostituire il sistema dei bip della chiavetta elettronica con un sistema migliore che garantisce all'operatore l'accettazione o meno dei dati inseriti nel SISTRI;
d) alla possibilità di tenere conto della buona fede degli operatori introducendo per talune fattispecie l'istituto del ravvedimento operoso di modo che il soggetto in buona fede che sbaglia abbia la possibilità di denunciare senza timore l'errore agli organi competenti, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.
9/4612/150.Togni, Reguzzoni, Lanzarin, Guido Dussin, Montagnoli, Laura Molteni.