ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/140

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: DUILIO LINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/140
presentato da
LINO DUILIO
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il provvedimento, all'articolo 1, comma 02, all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e all'articolo 3, comma 11, demanda, rispettivamente, a un decreto ministeriale, a un decreto del Presidente della Repubblica e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di incidere su disposizioni di rango primario;
all'articolo 1, comma 02, si prevede infatti che, limitatamente al quinquennio 2012-2016, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere nel termine di 15 giorni, siano rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, con possibilità di modificare, conseguentemente, anche autorizzazioni di spesa legislativamente previste;
analogamente, all'articolo 2, comma 2, che introduce per un triennio il così detto contributo di solidarietà sui redditi più alti, si dispone che «con decreto del Presidente della Repubblica (...) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio», demandandosi così ad un atto a contenuto politico il compito di modificare il termine di vigenza di una normativa oggetto di fonte primaria del diritto, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, senza offrire quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura e della quale andrebbe, altresì, valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;
parimenti, anche all'articolo 3, comma 11, laddove si dispone che singole attività economiche possano essere escluse dall'abrogazione (innominata) delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle medesime prevista dal combinato disposto dei commi 8 e 9, ad opera di un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», viene delineato un procedimento di delegificazione che si discosta anch'esso da quello disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
il Comitato per la legislazione, nel parere reso lo scorso 8 settembre, ha invitato il legislatore a valutare la congruità degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti normative primarie, la cui individuazione, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 311 del 2010, in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale,

impegna il Governo

ad aver cura, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari, di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo primario che l'ordinamento riserva alle sole fonti del diritto previste a livello costituzionale e ad attenersi al modello di delegificazione disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
9/4612/140.Duilio, Zaccaria.