ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: ZACCARIA ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DUILIO LINO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/139
presentato da
ROBERTO ZACCARIA
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione - a seguito di un emendamento governativo presentato e approvato nel corso dell'esame in Commissione al Senato e poi confluito nel testo del maxiemendamento fatto oggetto di voto di fiducia in entrambi i rami del Parlamento - contiene alcune disposizioni di carattere «sostanziale», volte a conferire al Governo una delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
il Comitato per la legislazione, nel parere reso lo scorso 8 settembre, ha invitato il legislatore a sopprimere le citate disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di tale organo, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione di un decreto-legge l'inserimento al suo interno di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se recante disposizioni di delega, integrandosi in tal caso una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988;
alla Camera è prassi consolidata che la Presidenza dichiari inammissibili le proposte emendative presentate nel corso del procedimento di conversione e concernenti deleghe, anche quando siano riferite al disegno di legge di conversione;
al Senato, ove la prassi applicativa del regime di ammissibilità di tale tipo di emendamenti è stata diversa, si erano da ultimo registrati segnali favorevoli in direzione di una prassi comune per entrambi i rami del Parlamento, allorquando, il 1o febbraio 2011, nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite prima e quinta del decreto-legge recante proroga di termini, sulla base di un vaglio rigoroso, condotto anche alla luce dei moniti pervenuti dal Presidente della Repubblica, sono stati esclusi dal novero degli emendamenti ammissibili quelli relativi a proroghe di termini di delega legislativa, inclusi quelli del relatore riferiti al disegno di legge di conversione, in quanto incidenti su uno dei suoi elementi essenziali, individuati dall'articolo 76 della Costituzione;
l'inserimento in un disegno di legge di conversione di una delega legislativa, che produrrà effetti normativi concreti a distanza di tempo, non appare giustificabile nemmeno sulla base di ragioni politiche contingenti, anche se gravi, stante il contrasto che viene a determinarsi con le norme ordinamentali che presiedono al legittimo esercizio delle competenze normative e all'utilizzo delle conseguenti fonti, le quali, a loro volta, riflettono gli equilibri tra i poteri normativi imposti a livello costituzionale;
già in passato, lo strumento dell'ordine del giorno è stato adottato al fine di far valere le sollecitazioni del Comitato per la legislazione nei rapporti con il Governo,

impegna il Governo

ad avviare ogni occorrente attività volta alla predefinizione dei contenuti dei futuri decreti legislativi di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e a predisporre, al contempo, un autonomo disegno di legge delega, da presentare alle Camere per la loro approvazione, secondo le procedure urgenti previste dai loro regolamenti, in termini tali da consentire l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, dei decreti legislativi nel frattempo in linea di massima già predefiniti.
9/4612/139.Zaccaria, Duilio.