Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LARATTA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
il Parlamento da svariato tempo ha all'esame numerose proposte di legge riguardanti il sostegno ai piccoli comuni ed alle zone rurali, con particolare riferimento, a quelle ubicate in zone di montagna;
è stata di recente approvata, dalla maggioranza e dall'opposizione, in prima lettura alla Camera dei deputati una proposta di legge volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni per quel che riguarda la promozione e sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali; il mantenimento dell'equilibrio demografico, contrastando i fenomeni di spopolamento; la tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico; l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l'obiettivo di stimolare e incrementare anche il movimento turistico;
l'Unione europea considera la promozione e il rilancio sociale ed economico dei territori montani una delle misure prioritarie per lo sviluppo, l'uso sostenibile e la tutela del territorio;
la politica di coesione europea, come disciplinata dagli articoli 174-178 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, modificati ed integrati dal Trattato di Lisbona, rivolge un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
nell'ordinamento nazionale la specificità delle zone montane e l'esigenza di riservare ad esse un trattamento «di favore» rispetto al restante territorio della penisola è ben presente tanto nel dettato costituzionale che prevede all'articolo 44, comma 2 che «la legge dispone provvedimenti a favore della zone montane» quanto in una apposita legislazione per la montagna;
la manovra in esame contiene delle disposizioni che incidono profondamente sulle realtà urbane e rurali delle zone montane già fortemente penalizzate dagli alti costi dei servizi che ne determinano la carenza e provocano, nel tempo, lo spopolamento di quei territori cosi difficili da abitare;
in particolare se da un lato si consente che le riduzioni di spesa - finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmatici di indebitamento netto che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall'anno 2012 - possano incidere il Fondo delle aree sottoutilizzate, dall'altro lato si precisa che le proposte di riduzione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati indicati nel citato Allegato C, che sono avanzate dai ministri competenti in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012-2014, non possano comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate;
inoltre la manovra con l'articolo 16 rende obbligatorio per i comuni con popolazione pari o interiore a 1.000 abitanti, il ricorso all'unione già prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) per l'esercizio non solo delle funzioni amministrative, ma anche di tutti i servizi pubblici spettanti a legislazione vigente; la decadenza, con specifica decorrenza, delle giunte in carica, restando organi di governo il sindaco ed il consiglio comunale, le cui funzioni e la cui composizione sono modificate;
le suddette disposizioni non delineano una strategia di sviluppo per i territori montani che, al contrario, possono contribuire in maniera decisiva allo sviluppo sociale ed economico di intere zone comprese nelle aree dell'obiettivo convergenza e al rilancio della crescita nelle aree dell'obiettivo competitività e dell'intero Paese, pur contribuendo al risanamento finanziario consentendo risparmi di spesa,
impegna il Governo
a destinare le risorse esistenti nell'ambito della politica di programmazione nazionale per le aree svantaggiate a favore delle piccole realtà urbane, rurali ed economiche ubicate nei territori di montagna al fine di consentire la valorizzazione di questi territori favorendo politiche di sostegno per i cittadini che intendono vivere nei territori montani e nelle aree interne.
9/4612/110.Oliverio, Laratta.