ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/105

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: MADIA MARIA ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
LETTA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 14/09/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

APPROVATO IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/105
presentato da
MARIA ANNA MADIA
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 nel disporre i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e d'orientamento stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio; nell'articolo vengono specificate alcune categorie protette (disabili, invalidi etc.);
la direzione generale per le politiche dei servizi e la direzione generale per l'attività ispettiva ha emanato, in data 12 settembre 2011, la circolare n. 24 concernente: «articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti»;
la circolare oltre a ribadire la competenza esclusiva delle regioni nella regolamentazione dei tirocini - stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 - amplia il campo di esclusione dell'articolo 11 specificando che non rientrano nella nuova normativa: «i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle regioni fermo restando, per quanto attiene la durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera B)» del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142,

impegna il Governo

promuovere un'intesa complessiva con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione dei livelli essenziali di tutela in materia dei tirocini formativi e di orientamento, secondo criteri che valorizzino il percorso formativo e di orientamento al lavoro del tirocinante, e impediscano un uso distorto e abusivo dello strumento dei tirocini;
a promuovere, ferma restando la piena autonomia regionale in materia, la diffusione di buone pratiche adottate da alcune legislazioni regionali per l'adozione di tirocini che: creino un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante; abbiano un contenuto formativo evidente e non siano utilizzati per funzioni meramente esecutive; non vengano attivati dalle aziende per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale; siano realizzati da aziende in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che non abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
9/4612/105.Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.