ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04551/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 511 del 02/08/2011
Firmatari
Primo firmatario: MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 02/08/2011


Stato iter:
02/08/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2011
Resoconto SCOTTI VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 02/08/2011

PARERE GOVERNO IL 02/08/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2011

CONCLUSO IL 02/08/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4551/5
presentato da
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO
testo di
martedì 2 agosto 2011, seduta n.511

La Camera,
premesso che:
da fonte ICE si apprende che le imprese e le società italiane complessivamente operanti in Nordafrica erano, ad inizio febbraio 2011, 244, di cui in Libia 132, in Tunisia 84 ed in Egitto 28; dal Sole 24 Ore si apprende che delle 132 imprese italiane, operanti in Nordafrica ad inizio febbraio 2011, solo 2, cioè l'1,5 per cento, avevano precedentemente stipulato la copertura assicurativa SACE e che la mancanza di copertura assicurativa è del tutto giustificabile se si considera che con i tre Paesi nordafricani l'Italia repubblicana ha sempre avuto in essere solidi vincoli di amicizia, intensi scambi commerciali e numerosi trattati economico politici;
su indicazione di Confindustria e in forza della risoluzione 8-00118 approvata il 13 aprile 2011 dalla Commissione affari esteri della Camera, si era fatta strada l'ipotesi di introdurre nell'ambito della Manovra economica per il 2012 provvedimenti di sostegno delle imprese e delle società italiane operanti in Nordafrica, in particolare in Libia, utilizzando i fondi bloccati relativi al Trattato di amicizia italo-libico del 2008, ratificato con legge 6 febbraio 2009, n. 7;
nel mese di luglio 2011 si sono svolti in Libia incontri tra autorevoli esponenti della rivolta e delegazioni industriali dei vari Paesi operanti, prima dell'inizio della rivolta, nel Paese nordafricano; per quel che riguarda l'Italia, gli esponenti libici hanno confermato la validità dei Trattati italo libici e dei contratti stipulati sotto il precedente regime ed hanno espresso il desiderio di riprendere le attività economiche ed industriali, dichiarando tuttavia di non avere le risorse necessarie per farlo;
a quanto si apprende, altri Paesi, quale ad esempio la Turchia, stanno finanziando il riavvio delle attività delle proprie imprese operanti in Libia, mediante anticipazioni di pagamento sia degli stadi di avanzamento lavori (SAL) sia dei crediti maturati in Libia; gli Stati che si stanno muovendo in tal senso, si aggiudicano ogni nuova commessa e rischiano di limare quote di mercato alle imprese italiane;
secondo quanto stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 204/2011, del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011, del Consiglio, del 16 giugno 2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 e ad Istanbul il 15 luglio 2011, circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonché per l'apertura di linee di credito per le finalità suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorità di Governo;
in data 28 luglio 2011 la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera ha espresso il parere sul decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

ad emanare disposizioni urgenti per utilizzare le risorse stanziate per l'attuazione del trattato di amicizia fra Italia e Libia del 30 agosto 2008 ratificato con la legge 6 febbraio 2009, n. 7, che si trovano in stato di sospensione di fatto, per:
la copertura delle misure di sostegno individuate dalla risoluzione 8-00118, approvata il 13 aprile 2011 dalla Commissione affari esteri della Camera in favore delle imprese coinvolte nella crisi libica, ivi compresa la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi,
la copertura degli oneri sostenuti dalle imprese per il riavvio, dove possibile, delle attività produttive ed imprenditoriali in Libia, qualora i suddetti oneri possano ritenersi crediti nei confronti dello Stato Libico o ad esso comunque riconducibili;
a promuovere in sede di Unione europea l'opportuna estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 204 del 2011 per consentire l'utilizzo di beni congelati del regime libico per il ristoro delle imprese degli Stati membri danneggiate;
a valutare l'opportunità di segnalare l'esigenza che le spese sostenute dagli Stati membri dell'Unione europea per missioni militari effettuate nell'ambito della politica estera di difesa comune, ovvero in attuazione di decisioni di organizzazioni internazionali, non siano computate ai fini del calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevati per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita.
9/4551/5. Marinello.