ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04551/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 511 del 02/08/2011
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 02/08/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LISI UGO POPOLO DELLA LIBERTA' 02/08/2011


Stato iter:
02/08/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2011
Resoconto SCOTTI VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 02/08/2011

PARERE GOVERNO IL 02/08/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2011

CONCLUSO IL 02/08/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4551/2
presentato da
MAURIZIO BERNARDO
testo di
martedì 2 agosto 2011, seduta n.511

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede, al comma 7 , che il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
per i compensi corrisposti per gli incarichi sopra specificati, ove assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché per i trattamenti economici corrisposti in qualsiasi ambito in cui essa disciplina trova applicazione sulla base di quanto previsto dall'allegato A al citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tali disposizione, ed in particolare quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, relativi al trattamento economico onnicomprensivo, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare rigorosa corrispondenza con la volontà della legge;
tale intervento interpretativo è di assoluto rilievo al fine di consentire il corretto svolgimento dell'azione del Ministero degli affari esteri e, più in generale, di ogni amministrazione/ente cui si applicano le disposizioni sopra richiamate di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali, in considerazione del fatto che possono contare anche su finanziamenti che non gravano interamente a carico delle finanze pubbliche, in quanto oggetto di contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, vedrebbero diversamente penalizzato il loro impegno istituzionale per effetto di una legge che andrebbe a comprimere, qualora diversamente applicata, anche i compensi retributivi la cui erogazione non grava a carico delle finanze pubbliche ovvero vi grava in misura del tutto marginale. Di tal ché sarebbe del tutto iniquo un assoggettamento indiscriminato alla disposizione relativa al livellamento europeo delle remunerazioni, senza che venga preso in considerazione quanto effettivamente il trattamento economico da corrispondere incide, in misura percentuale, sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa come riconosciuta da questo stesso Corpo legislativo, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che, per i compensi corrisposti ai sensi della normativa citata in premessa, qualora assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché per i trattamenti economici corrisposti in qualsiasi ambito in cui essa disciplina trova applicazione sulla base di quanto previsto dall'allegato A al citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tali disposizioni, ed in particolare quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare la rigorosa corrispondenza con la volontà della legge.
9/4551/2. Bernardo, Lisi.