ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04307/192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 477 del 24/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 25/05/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 25/05/2011


Stato iter:
25/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/05/2011
Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/05/2011
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 25/05/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/05/2011

ACCOLTO IL 25/05/2011

PARERE GOVERNO IL 25/05/2011

APPROVATO IL 25/05/2011

CONCLUSO IL 25/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/192
presentato da
FABIO EVANGELISTI
testo di
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,
premesso che,
se il Governo riuscisse a far fallire il referendum sul nucleare si troverebbe comunque di fronte a un grosso ostacolo sulla via del ritorno all'atomo. Per fare le centrali è obbligatorio trovare un'intesa con le Regioni, dice una sentenza della Corte costituzionale depositata nei giorni scorsi;
lo stop sul nucleare, come ha ammesso lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, è solo una ritirata strategica temporanea, per far fallire i referendum. Se l'intento del Governo avesse successo e, aggirata la volontà popolare, si volesse riproporre il ritorno all'atomo, l'esecutivo si troverebbe però di fronte ad un nuovo ostacolo;
con la sentenza n. 165 del 2011, depositata da pochi giorni in Cancelleria, la Corte costituzionale ha infatti bocciato una parte del decreto sulle misure urgenti in materia di energia, essenziale per il ritorno al nucleare;
accogliendo i ricorsi promossi da Toscana, Puglia e Provincia di Trento, la Corte ha stabilito che per la trasmissione, la distribuzione e la produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale il Governo debba obbligatoriamente trovare l'intesa con le Regioni, senza poter far ricorso a poteri sostitutivi;
la Corte ha dichiarato illegittimi parti dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129;
in particolare, sono state dichiarate incostituzionali le seguenti disposizioni:
al comma 1 le parole: «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.»;
al comma 1, la parte in cui introduce il seguente comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009:
«4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate»;
non si potranno dunque fare le centrali se le Regioni non sono d'accordo e, come sappiamo, quasi nessuna, comprese quelle amministrate dal centro-destra, è disponibile ad ospitare un reattore,

impegna il Governo

a rispettare a pieno la sentenza n. 165 del 2011 della Corte costituzionale.
9/4307/192. Evangelisti, Piffari, Borghesi.