ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04307/183

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 477 del 24/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 25/05/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 25/05/2011
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 25/05/2011
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 25/05/2011


Stato iter:
25/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/05/2011
Resoconto MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/05/2011
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 25/05/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/05/2011

PARERE GOVERNO IL 25/05/2011

DISCUSSIONE IL 25/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2011

CONCLUSO IL 25/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/183
presentato da
ANTONIO BORGHESI
testo di
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, apporta modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 - termine prorogato al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225 del 2010 - il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
in particolare il citato articolo 3, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ne ridefinisce l'ambito di applicazione, prevedendo che esso si applichi: 1) ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore; nonché ai soggetti di cui al comma 11, dell'articolo 43, ossia quelle imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche siano superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore. Viene, inoltre, introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Infine si prevede che il divieto si applichi anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire che il citato divieto di incroci stampa-tv venga definito previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire il massimo rispetto del principio del pluralismo dell'informazione;
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire che il provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) venga adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini dell'individuazione dei soggetti principali operanti nel SIC nell'anno di riferimento precedente;
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti uno specifico provvedimento di valutazione della dimensione economica del mercato delle comunicazioni elettroniche entro il 30 novembre di ciascun anno, previa definizione da parte della medesima Autorità della nozione di «mercati rilevanti» del settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
9/4307/183. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai, Mura.