ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04307/178

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 477 del 24/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: MATTESINI DONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/05/2011


Stato iter:
25/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/05/2011
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 25/05/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/05/2011

PARERE GOVERNO IL 25/05/2011

DISCUSSIONE IL 25/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2011

CONCLUSO IL 25/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/178
presentato da
DONELLA MATTESINI
testo di
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,
premesso che:
all'articolo 4 del decreto-legge in esame è stata disposta la possibilità di rilasciare, agli operatori di rete radiotelevisivi, i diritti d'uso relativi alle frequenze nella banda 174-230 Mhz;
le diffusioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, secondo lo standard DAB/DMB, utilizzano, come è noto, sulla base dei parametri, requisiti e condizioni indicati nell'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112 nonché nell'articolo 2-bis della legge 20 marzo 2001, n. 66, e regolamentate dalla delibera 664/09/CONS del 26 novembre 2009 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la medesima porzione di spettro elettromagnetico (banda 174-230 Mhz);
è necessario promuovere e sostenere l'avvio delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale come naturale evoluzione di questo importante medium, garantendo gli investimenti e l'attività degli editori radiofonici privati, degli operatori di rete radiofonici e quelli della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
la transizione alle tecnologie digitali deve avvenire senza alcuna discriminazione tra le diverse piattaforme diffusive ed i relativi standard tecnici;
l'attuazione dell'articolo 4 - in assenza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza, nonché di opportune cautele di bilanciamento tra le esigenze di spettro degli operatori televisivi e i diritti delle imprese e degli operatori di rete radiofonici - potrebbe tradursi in un grave danno nei confronti degli operatori di rete radiofonici, in particolare per quel che riguarda le prospettive di sviluppo delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale,

impegna il Governo

nel dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 4, a salvaguardare le legittime aspettative delle imprese radiofoniche e degli operatori di rete radiofonici, assicurando che le frequenze necessarie per l'avvio delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale siano, a tal fine, effettivamente preservate e rese disponibili per il rilascio dei diritti d'uso in capo agli operatori autorizzati;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere più incisive forme di sostegno finanziario, anche sotto forma di agevolazioni fiscali, per le imprese radiofoniche, nazionali e locali, che compiuta la transizione alle tecnologie digitali, destinino almeno il 60 per cento della propria programmazione all'informazione sociale, in particolare, alla promozione delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle associazioni sportive dilettantistiche.
9/4307/178. Mattesini.