ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04307/176

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 477 del 24/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: CODURELLI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/05/2011


Stato iter:
25/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/05/2011
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 25/05/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/05/2011

PARERE GOVERNO IL 25/05/2011

DISCUSSIONE IL 25/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2011

CONCLUSO IL 25/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/176
presentato da
LUCIA CODURELLI
testo di
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, del disegno di legge in discussione, modificando l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi proroga dal 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2012 il divieto per coloro che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
il medesimo articolo 3, inoltre, ridefinisce l'ambito di applicazione del citato divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, abbiano conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore;
le modifiche relative all'ambito di applicazione del divieto sono collegate agli orientamenti espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore. L'articolo in esame introduce altresì una deroga al citato divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica;
ritenuto, infine, che il meccanismo di valutazione del peso economico delle reti e delle testate non appare, comunque, credibile. Infatti, tenuto conto che la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recentemente non è riuscita a stabilire l'ammontare esatto della pubblicità, che delle diverse voci del nebuloso sistema integrato delle comunicazioni è quella di più certo calcolo, è impensabile utilizzare il SIC come denominatore di riferimento in una normativa di settore che ambisca ad essere rigorosa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la proroga del divieto di cui all'articolo 3 fino al 31 dicembre 2015, eliminando il riferimento al sistema integrato delle comunicazioni, che ha dimostrato di non poter garantire in modo rigoroso la trasparenza, la certezza e la non discriminazione nell'ambito di applicazione del divieto per coloro che esercitano l'attività televisiva attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
9/4307/176. Codurelli.