ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04250/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 681 del 06/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: MECACCI MATTEO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TEMPESTINI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2012
VERNETTI GIANNI MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 06/09/2012
PIANETTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 06/09/2012
COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 06/09/2012


Stato iter:
06/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/09/2012
DASSU' MARTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 06/09/2012

PARERE GOVERNO IL 06/09/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/09/2012

CONCLUSO IL 06/09/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04250/002
presentato da
MECACCI Matteo
testo di
Giovedì 6 settembre 2012, seduta n. 681

   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione contenuta all'articolo 10 è stata oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell'esame del Trattato da parte della Commissione Affari esteri, sin dalla precedente legislatura, a causa della previsione del rilascio di un permesso da parte delle rispettive autorità competenti ai fini della distribuzione e proiezioni in pubblico dei film coprodotti, peraltro non riscontrabile in accordi di analoga natura stipulati con altri Paesi;
    a seguito dei rilievi parlamentari, è stata stipulata un'apposita nota interpretativa volta a limitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, prevedendo che l'approvazione provvisoria data a sceneggiatura e progetto filmico non possa essere ritirata ad opera conclusa, salvo che l'opera completata si discosti in maniera sostanziale dal progetto approvato;
    sussiste comunque il pericolo che le Autorità cinesi possano esercitare un inammissibile potere di censura, incompatibile con l'ordinamento italiano e contrastante segnatamente con i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione, considerata del resto la sistematica negazione della libertà di espressione e di riunione e la continua violazione dei diritti fondamentali che avviene nella Repubblica popolare cinese, come dimostrano, tra le altre, la vicenda del Premio Nobel per la pace Liu Xiaobo e dell'artista Ai Weiwei nonché gli ulteriori episodi di repressione della popolazione tibetana;
    è quindi necessario porre in essere ogni opportuna iniziativa, in sede di attuazione dell'Accordo, volta a escludere eventuali usi censori o limitativi della libertà artistica o di espressione nelle coproduzioni cinematografiche, sulla base dei criteri disposti dalle rispettive legislazioni nazionali richiamate dall'accordo, che già vincolano le Autorità italiane in sede di approvazione dei progetti congiunti;
    il provvedimento assume in ogni caso un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale in ragione delle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana nonché delle potenzialità che tale partnership è in grado di offrire alla produzione italiana;
    sotto il profilo politico, tenuto conto che alla ricca produzione ufficiale si accompagna una significativa produzione cinematografica da parte di operatori cinesi che, tuttavia, non possono produrre e diffondere le loro opere in loco ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni, è auspicabile e probabile che un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti, come risultato ineluttabile, a una maggiore apertura di quel Paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici,

impegna il Governo:

   a non approvare i progetti di coproduzione che non rispettino i valori fondamentali della libertà di manifestazione del pensiero e di creazione artistica, vigilando scrupolosamente in tal senso in ogni fase di competenza;
   a ricorrere a tutti gli strumenti di natura diplomatica e giuridica, incluso l'avvio della procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo, qualora intervengano comportamenti censori ovvero limitativi della libertà artistica o di espressione da parte delle competenti Autorità cinesi;
   ad assicurare che non siano erogati contributi pubblici a proposte di coproduzione che configurino in qualsiasi modo attività propagandistiche e a considerare particolarmente meritevoli quelle proposte di coproduzione che accrescono la comprensione della cultura e delle società rispettive e che più valorizzano il dialogo e la tolleranza.
9/4250/2Mecacci, Tempestini, Vernetti, Pianetta, Compagnon.