ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04215/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 464 del 14/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2011


Stato iter:
14/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/04/2011
Resoconto COSSIGA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/04/2011

PARERE GOVERNO IL 14/04/2011

APPROVATO IL 14/04/2011

CONCLUSO IL 14/04/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4215/1
presentato da
MAURIZIO TURCO
testo di
giovedì 14 aprile 2011, seduta n.464

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, all'articolo 1 stabilisce che «1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
il Senato ha introdotto delle modifiche al comma 2 che chiariscono e completano solo parzialmente la natura e lo scopo del provvedimento in esame;
sul sito istituzionale del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è pubblicata la «relazione tecnica al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto-legge 22 febbraio 2011, n, 5»;
il giorno 9 marzo 2011, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione rispondendo ad una interrogazione alla Camera dei deputati, ha affermato che «Si tratta di un sacrificio del tutto trascurabile, limitato all'anno 2011, e giustificato da una finalità che davvero si auspica condivisa»;
l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, stabilisce che «I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre», mentre la legge 23 dicembre 1977, n. 937, all'articolo 1 stabilisce che «Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde»;
ad eccezione della festività SS. Apostoli Pietro e Paolo che interessa solo il comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le restanti 4 festività soppresse sono quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre la festività del 4 novembre resta disciplinata dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, e quindi viene recuperata come giorno aggiuntivo al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937);
l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), ha stabilito che «La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale» mentre il successivo comma 3 recita che «I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937». In modo analogo dispone l'articolo 14, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);
appare evidente che il decreto-legge in argomento non ha disciplinato la materia in relazione al caso in cui il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni interessate abbia svolto attività lavorativa regolata da turnazioni di servizio non inferiori alle sei ore continuative, abbia terminato il turno di servizio, abbia fruito di riposo compensativo, abbia fruito di congedo ordinario, abbia fruito di congedo straordinario per gravi motivi, abbia frutto di congedo straordinario per malattia o si sia trovato nella posizione di aspettativa dal servizio, abbia svolto servizio in missione fuori sede, abbia già fruito delle giornate di riposo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa affinché ai lavoratori che non godono di una disciplina collettiva o legislativa che preveda l'obbligo di retribuzione aggiuntiva per la festività del 4 novembre, ovvero ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che abbiano comunque prestato attività lavorativa il giorno 17 marzo 2011, o che si siano trovati in una delle condizioni di cui all'ultimo capoverso della premessa, siano fatti salvi i diritti discendenti dalla rispettiva disciplina del lavoro.
9/4215/1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.