ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04142/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 508 del 27/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/07/2011


Stato iter:
27/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/07/2011
Resoconto SCOTTI VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/07/2011

PARERE GOVERNO IL 27/07/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/07/2011

CONCLUSO IL 27/07/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4142/1
presentato da
AUGUSTO DI STANISLAO
testo di
mercoledì 27 luglio 2011, seduta n.508

La Camera,
premesso che:
l'attuale disciplina regolante i trasferimenti di materiali d'armamento trova riferimento nella legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto a esportare e importare i materiali in questione e i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme;
con il disegno di legge comunitaria 2010 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Essa mira a semplificare «le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa» in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;
in tema di export militare, dal luglio 2012 il «sistema europeo» diventerà operativo e i paesi o le imprese che non ne faranno parte, non godranno di alcuna facilitazione e semplificazione;
l'articolo 5 dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa, siglato a Doha 12 maggio 1010 è dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Qatar è estremamente ampio; l'elenco comprende tra l'altro sistemi di comunicazione digitale e di equipaggiamento elettronico da guerra, nonché apparecchiature computerizzate e informatiche. Inoltre, le Parti potranno di comune accordo individuare altri armamenti, apparecchiature e munizioni da scambiare;
è necessario mantenere la massima trasparenza e informazione in materia di export militare italiano e l'individuazione certa di controlli e strumenti per la pubblicazione dei dati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un maggior controllo sulle relazioni che intercorrono tra gli Stati e le imprese private in materia di scambio di armamenti, nonché della necessità di maggiori controlli governativi nell'ambito di rapporti tra imprese private.
9/4142/1. Di Stanislao.