ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: DIONISI ARMANDO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011
LIBE' MAURO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011
MONDELLO GABRIELLA UNIONE DI CENTRO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/77
presentato da
ARMANDO DIONISI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
nell'ottica dello sviluppo della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, sono state introdotte numerose disposizioni di carattere fiscale volte ad incentivare l'esercizio di tale attività da parte di imprenditori agricoli;
in particolare, l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) aveva stabilito che «La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». L'articolo 2-quater, comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha integrato la citata norma aggiungendo, dopo le parole «energia elettrica», quelle «e calorica» e dopo «fonti rinnovabili agroforestali», le parole «e fotovoltaiche»;
l'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) ha sostituito il citato comma 423, riformulandolo come segue: «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario»;
l'ultimo intervento normativo in materia è contenuto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) e, in particolare, nel comma 178 dell'articolo 1, con il quale il legislatore ha integrato il citato comma 423, specificando alla fine che le predette attività si considerano produttive di reddito agrario, «fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». In altri termini, tale ultima previsione normativa ha reso opzionale, per gli imprenditori agricoli che svolgono le attività in parola, la determinazione del reddito nei modi ordinari;
il Ministero per le politiche agricole e forestali, con nota protocollo n. 3896 del 27 luglio 2008 ha indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione in parola come produttiva di reddito agrario, tenendo anche conto delle finalità ambientali che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina in esame. In sintesi, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Ministero:
1) la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;
2) la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola;
appare singolare ed anche dannoso, laddove si colga il crescente malumore ed i ripensamenti verso le produzioni da fotovoltaico che oramai sottraggono grandi superfici agricole alla normale coltivazione con depauperamento del primo settore che, in tempi di sovrappopolamento, non sembra più accettabile, il non aver inserito fra le fonti di produzione energetica ammesse al regime fiscale di vantaggio, mantenendo i limiti sopra specificati, anche quelle dell'eolico ed idroelettrico. Le uniche fonti che non impattano in alcun modo con le produzioni agricole non sottraendo, com'è evidente, alcun metro alla coltivazione. Ciò è ancora più lampante laddove si pensi che vento e torrenti, solitamente, si trovano in condizioni orografiche di svantaggio, quindi si posizionano in aree non coltivate e non coltivabili, spesso proprio per la presenza del vento;
risulta del tutto evidente l'impatto positivo per le aziende agricole e per tutto l'indotto che si aprirebbe in regioni come la Calabria, il poter integrare il proprio reddito, oramai spesso in negativo, con siffatte fonti di produzione energetica tenuto conto che stiamo discutendo di quello che viene definito, nella lettura scientifica di genere, quale microproduzione energetica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche di tipo legislativo volte a modificare la normativa vigente in materia secondo le indicazioni citate in premessa che oltre a non comportare oneri per le casse statali stimolerebbero lo sviluppo nelle zone più svantaggiate del Paese consentendo a molti agricoltori di continuare a svolgere la propria attività salvaguardando anche il territorio in generale.
9/4086/77. Dionisi, Occhiuto, Libè, Delfino, Mondello.