Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: DELFINO TERESIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LIBE' MAURO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011 GALLETTI GIAN LUCA UNIONE DI CENTRO 25/02/2011 CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011 OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/02/2011 Resoconto DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PARERE GOVERNO 25/02/2011 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 25/02/2011
NON ACCOLTO IL 25/02/2011
PARERE GOVERNO IL 25/02/2011
RESPINTO IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 2, comma 12-duodecies, reca disposizioni relative al settore lattiero-caseario;
la disposizione in premessa stabilisce che siano ulteriormente differiti, al 30 giugno 2011, i termini per il pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione delle multe quote latte di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
a copertura degli oneri conseguenti si intende provvedere attraverso l'utilizzo del 10 per cento delle limitate disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), destinate al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, per lo sviluppo dei territori, per l'assistenza e cura dei malati oncologici, per le attività sportive, culturali e sociali;
in riferimento a quanto disposto dall'articolo 40-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122 (che ha prorogato i termini per il pagamento dei predetti importi al 31 dicembre 2010), il direttore generale della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo della Commissione europea, con apposita nota 139671 dell'8 febbraio 2011, inoltrata al rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ha evidenziato come la misura, in quanto solleva i beneficiari da un onere finanziario scadente ad una determinata data, non è giustificabile alla luce della regolamentazione applicabile agli aiuti di Stato;
l'intervento di proroga del pagamento del prelievo va, quindi, imputato sull'importo dell'aiuto de minimis nei limiti che ciascun produttore può ricevere (7.500 euro per beneficiario e per un periodo di tre anni), nel rispetto dell'ammontare massimo stabilito per l'Italia (320.505.000 euro),
impegna il Governo
a prevedere che sia data completa attuazione alle disposizioni comunitarie sull'importo di aiuto de minimis e che, di conseguenza, prima di concedere il beneficio, si proceda, per ogni singolo beneficiario, all'attenta e puntuale verifica del rispetto dei limiti comunitari, anche al fine di evitare l'avvio di nuovi contenziosi con l'Unione europea.
9/4086/70. Delfino, Libè, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.