ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
FORMISANO ANIELLO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/02/2011
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/49
presentato da
ANITA DI GIUSEPPE
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede numerose norme riguardante i dipendenti pubblici quali la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per vincitori e idonei, l'estensione agli anni 2012-2014 della possibilità, per il dipendente pubblico, di richiedere l'esonero dal servizio, disposizioni sui concorsi dell'amministrazione finanziaria, la generalizzazione del diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, qualora egli sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione, mentre sono assenti altre disposizioni per le quali sarebbe stato opportuno fissare scadenze adeguate;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine», ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa. La Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica»;
all'inizio dello scorso anno il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nella sua sbandierata riforma della pubblica amministrazione, ha pubblicizzato lo strumento della mobilità intercompartimentale come modo di razionalizzare a costo zero, favorendo cioè quei trasferimenti volontari da pubbliche amministrazioni in eccesso di personale a quelle in carenza di organico;
l'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. L'articolo non prevede però una scadenza per tale adempimento;
ad oggi, manca ancora il decreto attuativo con le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento e la situazione è bloccata. Nel rimpallo di responsabilità il ministro sostiene che non può emanare il decreto per la mobilità intercompartimentale in quanto i sindacati, da diversi mesi, non vogliono firmare l'accordo con l'Aran che ridurrebbe a quattro i comparti;
ci sono migliaia di docenti del Sud che insegnano al Nord e che, considerati i notevoli costi e problematiche che ciò comporta, vorrebbero tornare a lavorare più vicino ai loro luoghi di origine. Ottenere un trasferimento nella scuola è estremamente difficile, soprattutto ora che la riforma ha previsto una diminuzione di organici e un taglio delle cattedre. Inoltre, le province, che generalmente gestiscono le graduatorie e la mobilità nella scuola, preferiscono sistemare prima i sovrannumeri all'interno della provincia stessa, anche di classi di concorso affini, e spesso non c'è niente da fare per gli altri. Questi insegnanti chiedono perciò di poter utilizzare lo strumento della mobilità intercompartimentale che al momento risulta però bloccato;
la mobilità volontaria nella scuola verso altri enti (mobilità intercompartimentale) è contenuta nei commi da 1 a 8 dell'articolo 10 del CCNL del 2003 (e ripresi nel comma 8 dell'articolo 10 del CCNL 2006-09), che rinviano alla contrattazione integrativa per criteri e modalità per l'individuazione del personale da porre in mobilità e forme di pubblicità in merito ai posti disponibili;
in base alle novità introdotte in materia dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in vigore dal 15 novembre 2009, per consentire tale mobilità, bisognerà attendere l'emanazione di un apposito decreto interministeriale che prevederà una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Inoltre, la mobilità intercompartimentale per la scuola non riguarderà più solo il personale in esubero, ma dovrà essere facilitata per tutti coloro che ne faranno domanda;
infine, l'articolo 49 del decreto legislativo citato recita: «le amministrazioni dovranno rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire tramite passaggio diretto e dovranno fissare i criteri di scelta per tale passaggio. Il trasferimento avverrà solo con il parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità del dipendente in merito al posto che andrà ad occupare»;
ci sono uffici in cui il lavoro è poco e il personale eccessivo ma paradossalmente non si agevolano trasferimenti e mobilità perché il gran numero di personale serve a giustificare e garantire il posto ad un dirigente;
l'obbligo di pubblicare un avviso di mobilità prima di indire un concorso pubblico è spesso disatteso con l'intento di poter gestire meglio assunzioni clientelari. Nella mobilità è prevista una discrezionalità della pubblica amministrazione ricevente. Le amministrazioni spesso rifiutano le richieste perché preferiscono indire un concorso pubblico,

impegna il Governo

a valutare se, in mancanza delle tabelle non ancora emanate, previste dal decreto legislativo n. 150 del 2009, si possano eventualmente applicare quelle disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale del ministro della funzione pubblica del 15 novembre 1989.
9/4086/49. Di Giuseppe, Messina, Zazzera, Paladini, Aniello Formisano.