ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: MECACCI MATTEO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/3
presentato da
MATTEO MECACCI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio in data 22 febbraio scorso, ha sottolineato che «molte delle disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione»;
il Presidente della Repubblica nello stesso messaggio «si riserva altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l'opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d'ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l'ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato»;
nel Disegno di Legge: S. 2518. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» (approvato dal Senato) (4086), all'articolo 2-quinquies, comma 9, si dispone: « In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa»;
l'effetto della disposizione predetta consentirebbe agli Istituti di Credito di sanare ogni tipologia di violazione legata alla violazione delle norme che regolano la conclusione e la determinazione degli elementi economici dei contratti bancari conclusi, consentendogli di consolidare lo spostamento patrimoniale anche ingente di ogni somma illegittimamente addebitata ai clienti bancari nel corso degli anni e più volte pubblicamente denunciate;
in tal modo verrebbero consolidati in capo agli istituti predetti anche i frutti illecitamente percepiti a seguito di condotte bancarie anche palesemente usurarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a riesaminare l'interpretazione fornita dalla disposizione richiamata in premessa, riportandola negli ambiti interpretativi finora fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo ribaditi nella sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010.
9/4086/3. (Testo modificato nel corso della seduta).Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Zamparutti.