ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: BRIGUGLIO CARMELO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/285
presentato da
CARMELO BRIGUGLIO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di «posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni», prevedendo, in particolare, la proroga del divieto recato dall'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n 177: un divieto di particolare rilevanza ai fini del pluralismo, in considerazione del fatto che, da recenti dati, la televisione risulta la principale fonte di informazione utilizzata in Italia, seguita dai quotidiani;
la questione è stata oggetto di una segnalazione al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che - con una comunicazione del 24 novembre 2010 - nel sottolineare che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata, sin dall'inizio, concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione - sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826/1988), ha evidenziato una serie di «debolezze» della legge 20 luglio 2004, n 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse», la più importante delle quali risulta essere la discrasia tra ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della normativa in materia di sostegno privilegiato;
il Garante, infatti, ha osservato come la normativa vigente non contempli, tra i comportamenti vietati che possono configurare un sostegno privilegiato - anche attraverso qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di Governo - alcun riferimento alla stampa;
le «leggi parametro» prese in considerazione dalla legge n.215 del 2004 (e cioè le leggi n.223 del 1990, n.249 del 1997, n.28 del 2000 e n.112 del 2004) e la cui violazione sola è suscettibile di integrare la ricorrenza del sostegno privilegiato impongono, infatti, il rispetto dei principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione solo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, mentre la stampa, sotto il profilo contenutistico e comportamentale, gode di una disciplina autonoma non ricompresa nell'ambito delle citate leggi;
allo stato della legislazione vigente, dunque, il sostegno privilegiato non può configurarsi nei confronti delle imprese della carta stampata - pur essendo esse operanti nel Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge n.112 del 2004 e benché, anche da parte loro, possano essere materialmente violati i principi sopra citati;
si rende, pertanto, necessaria una disciplina organica ed efficace volta a regolamentare, in maniera più stringente, l'intera materia, con riguardo al complesso del sistema dell'informazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative normative volte a colmare il vuoto legislativo, che non consente, allo stato della legislazione vigente, di configurare la sussistenza del sostegno privilegiato da parte delle imprese della carta stampata, allo scopo di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione ed evitare i rischi di «eccessive concentrazioni».
9/4086/285.(Testo modificato nel corso della seduta).Briguglio.