ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/259

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO ELVIRA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/259
presentato da
ELVIRA SAVINO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
si rende necessario, al fine di evitare disparità di trattamento ed in attuazione dei principi generali in materia di non punibilità delle violazioni per obiettive condizioni di incertezza, prevedere la non applicabilità delle sanzioni irrogate ai soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in sede di recupero per indebita fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (dimezzamento dell'aliquota IRPEG), e all'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (esonero dalla ritenuta sui dividendi);
è opportuno prevedere che la citata disapplicazione operi anche nei casi in cui sulla debenza penda ricorso per revocazione;
anche con riguardo alle citate fattispecie va previsto che operano i principi previsti dall'ordinamento tributario in tema di disapplicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, è opportuno richiamare l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alle cause di non punibilità, e dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente sulla obiettiva condizione di incertezza in ordine alla portata e all'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento legislativo e/o amministrativo, anche di natura interpretativa, volto a stabilire che al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti anche interessati da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
9/4086/259. Savino.