ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/226

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: VANNUCCI MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/226
presentato da
MASSIMO VANNUCCI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
gli stabilimenti balneari sono una importante realtà socio-economica tipica del settore del turismo del nostro Paese, che nel corso ormai centenario della loro attività hanno garantito un elevato livello di accoglienza e di servizi a favore dei cittadini e della clientela turistica internazionale;
gli stabilimenti balneari sono diffusi in tutto il territorio costiero del Paese ed in alcune particolari aree, come la Versilia e la costa romagnola e marchigiana, e hanno raggiunto livelli di significatività economica paragonabile a quella di veri e propri distretti produttivi manifatturieri. Sono, inoltre, fortemente integrati con l'offerta alberghiera contribuendo significativamente al prodotto interno lordo turistico;
sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale sono attualmente operativi circa 28.000 stabilimenti balneari, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti gli addetti occupati nell'indotto, ovvero dagli esercizi pubblici e dagli esercizi commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari;
gli stabilimenti balneari, oltre a rappresentare un settore primario della nostra economia, svolgono una imprescindibile attività a tutela dei turisti garantendo loro le necessarie informazioni quotidiane sulla balneabilità del mare, la sorveglianza delle coste e l'assistenza immediata in caso di emergenza a mare;
non va dimenticato, inoltre, l'imprescindibile ruolo svolto dagli stabilimenti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia e di manutenzione degli arenili;
alla luce di quanto esposto la gestione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, chiamata contemporaneamente a gestire una serie di servizi alla clientela turistica ed in conseguenza ad intrattenere rapporti di natura economica con altre attività commerciali, a garantire un adeguato livello occupazionale e a svolgere servizi di tutela pubblica dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di competenza;
proprio per le caratteristiche descritte, gli stabilimenti balneari del nostro Paese si distinguono profondamente da quelli del resto dei paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e a disposizione esclusivamente della loro clientela;
l'attività imprenditoriale di gestione degli stabilimenti balneari nasce con il rilascio di una concessione demaniale marittima, valida per un determinato periodo di tempo e gli investimenti e la continuità operativa dell'attività dipendono essenzialmente dalla durata, dalle condizioni di esercizio, ovvero dai canoni concessori, e dalla possibilità di rinnovo della concessione;
proprio per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, l'articolo 37 del codice della navigazione stabilisce che nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
con riguardo alla durata della concessione, l'articolo 10 della legge n. 88 del 2001, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, ha previsto un meccanismo di rinnovo automatico delle medesime con cadenza sessennale;
tale combinato disposto, insieme ad altre disposizioni normative che hanno demandato a regioni e comuni compiti di regolamentazione tecnica dell'attività, ha consentito nel corso degli ultimi anni un forte sviluppo dell'attività lungo tutta la costa nazionale e garantito la possibilità ai gestori degli stabilimenti balneari di programmare consistenti investimenti finalizzati a migliorare le strutture ricettive degli stabilimenti e ad innalzare il livello dei servizi offerti al cittadino;
in data 2 febbraio 2009, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla «direttiva servizi», meglio conosciuta come direttiva Bolkestein (direttiva 123/2006/CE);
la direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso l'Unione europea al dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato istituito dalla comunità europea, è nel contempo in contrasto con l'articolo 12 della «direttiva servizi» ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;
nonostante l'articolo 1, comma 18, della legge 25 del 2010 abbia previsto la proroga dei titoli vigenti fino al 31 dicembre 2015, recenti sentenze della magistratura amministrativa testimoniano come, a procedura di infrazione aperta, i giudici tendano a disapplicare la norma;
la soluzione rispetto alla procedura di infrazione dovrebbe essere contenuta nel disegno di legge comunitaria 2010 che però potrebbe avere tempi lunghi ed essere approvato non prima di marzo 2011 arrecando un grave danno ai concessionari che si apprestano ad iniziare la nuova stagione turistica,

impegna il Governo

ad anticipare quanto più possibile la soluzione in un prossimo provvedimento utile al fine di consentire ai concessionari di demanio marittimo di ottenere la proroga prevista per legge al 2015 e affrontare così le stagioni turistiche sino alla definizione normativa della materia conseguente alla proroga di cui sopra.
9/4086/226. Vannucci.