ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: POLLEDRI MASSIMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/19
presentato da
MASSIMO POLLEDRI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
la situazione di rischio idrogeologico del territorio italiano è nota e conclamata. Uno studio del Ministero dell'ambiente evidenzia che il 9,8 per cento della superficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica e sono 6.633 i comuni interessati pari all'81,9 per cento dei comuni italiani. In particolare, il 24,9 per cento dei comuni è interessato da aree a rischio frana, il 18,6 per cento da aree a rischio alluvione e il 38,4 per cento da aree a rischio sia di frana che di alluvione;
in tali circostanze il Governo, come già aveva espresso nell'ambito di precedenti atti di indirizzo parlamentare, ha sostenuto che per evitare il verificarsi di tragedie sociali ed ambientali connesse ad alluvioni e smottamenti del territorio gravato da fenomeni meteorici avversi, è necessario procedere nel verso della prevenzione dei disastri realizzando specifiche azioni ed interventi di mitigazione dei rischi presenti;
con l'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010), sono stati destinati 900 milioni di euro ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino e il dipartimento della protezione civile). Si fa presente che la cifra di 900 milioni di euro costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per il risanamento ambientale dalla delibera CIPE del 6 novembre 2009;
la norma in questione stabilisce che le risorse disponibili possano essere utilizzate anche tramite Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nell'ambito del quale venga definita la quota di cofinanziamento regionale;
lo strumento dell'Accordo di programma ha consentito di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle regionali, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e di attivare processi che consentiranno una più rapida attuazione degli interventi ed una maggiore incisività del monitoraggio;
ad oggi risultano sottoscritti quasi tutti gli accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, validamente registrati dalla Corte dei conti e di seguito approvati con pertinenti delibere delle relative giunte regionali;
il comma 12-quinquies dell'articolo 2 del provvedimento all'esame della Camera dei deputati, introdotto nel decreto-legge n. 255 del 2010 con l'emendamento 1.900 del Governo ed approvato con voto di fiducia al Senato della Repubblica, stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale. All'onere derivante dalla suddetta disposizione si provvede per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, riducendo di pari importo le risorse disponibili, già destinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale;
la riduzione dello stanziamento finalizzato a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico si deve intendere retroattivo e pertanto comporta rimodulazione, in diminuzione, degli accordi di programma già approvati, con ciò rimettendo in discussione gli atti con cui le regioni hanno messo a disposizione le loro quote di finanziamento regionale e provocando seri problemi alla effettiva applicabilità degli accordi stessi;
il rischio concreto che si corre, ove la cifra di 100 milioni di euro non fosse prontamente ripristinata, è la vanificazione del lavoro svolto nell'ambito della formulazione degli accordi di programma ed anche l'impossibilità di poter realizzare gli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico secondo l'efficacia che li ha in tal senso preordinati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge in esame, come introdotto dal Senato della Repubblica, senza procedere alla modifica degli accordi di programma firmati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le regioni a norma dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, nel senso di mantenere per tali accordi le cifre di cofinanziamento statale già precedentemente impegnate a valere sul totale importo di 900 milioni di euro;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare, con il primo provvedimento utile, l'intera cifra di 900 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
9/4086/19. (Testo modificato nel corso della seduta).Polledri.