ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/169

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: META MICHELE POMPEO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2011

NON ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RESPINTO IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/169
presentato da
MICHELE POMPEO META
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il comma 1, dell'articolo 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 2010, prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa;
il comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010, specifica che Anas «entro il 30 aprile 2011» debba provvedere alla realizzazione di impianti e sistemi occorrenti per il «pedaggiamento» di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade;
in questo contesto va sottolineato come l'introduzione del pedaggio risulti del tutto incongruo qualora le caratteristiche tecniche del tracciato non siano adeguate agli standard europei, sia per quanto riguarda la struttura della sede stradale, sia in ordine allo stato del manto stradale, sia in relazione alla presenza delle necessarie infrastrutture accessorie; risulta quindi evidente come sia indispensabile, prima di prendere in considerazione l'introduzione del pedaggio nelle singole tratte stradali, procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento di ogni singola tratta i cui requisiti strutturali non siano rispondenti ai livelli minimi di sicurezza e fruibilità;
l'introduzione del pedaggio produrrebbe, in molti casi, ricadute negative per la popolazione residente e per le economie locali, soprattutto laddove non esistono, nel sistema viario territoriale, strade funzionali alternative; di conseguenza il pedaggio penalizzerebbe migliaia di cittadini che ogni giorno sono costretti a spostarsi lungo l'asse viario interessato dal pedaggio. Secondo il calcolo delle associazioni dei consumatori l'introduzione del pedaggiamento sui raccordi autostradali costerebbe mediamente 600 euro annui ai lavoratori pendolari;
in data 29 luglio 2010 il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a «valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate»; «a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali»; «a prevedere che l'Anas Spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali»;
il 22 febbraio 2011 il Tar del Lazio ha annullato il decreto ministeriale che ha aumentato le tariffe sulle strade che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas,

impegna il Governo:

a considerare l'eventualità di prorogare, attraverso il primo provvedimento utile, il termine per l'introduzione del pedaggiamento dal 30 aprile 2011 al 31 dicembre 2011;
a prevedere, comunque, l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio ed a stanziare le risorse provenienti dal pedaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti dei quali sia necessario l'adeguamento e l'ammodernamento;
a valutare l'opportunità di escludere dalle tratte soggette a pedaggiamento il Grande Raccordo Anulare di Roma.
9/4086/169. Meta.