ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/166
presentato da
RAFFAELLA MARIANI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto in esame ha disposto la proroga del termine di scadenza (prima previsto per il 1o gennaio 2011) per l'attribuzione, da parte delle regioni, delle funzioni spettanti alle AATO, al 31 marzo 2011, prevedendo, altresì, la possibilità di disporre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'ulteriore proroga del medesimo fino al 31 dicembre 2011;
con tale disposizione si estende la durata del periodo transitorio per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni; l'intento sarebbe quello di evitare il determinarsi di un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle Autorità d'ambito, in attesa che tutte le regioni attribuiscano con legge le funzioni esercitate sinora dalle Autorità d'ambito; la proroga del periodo transitorio è però tutt'altro che congrua, considerato che viene fissato quale termine il 31 marzo 2011;
l'organizzazione dei servizi idrici integrati è basata su ambiti territoriali ottimali (ATO) a norma dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale) definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli; all'Autorità d'ambito è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del Servizio idrico integrato o del Servizio di gestione dei rifiuti (a norma degli articoli 142 e 148 del decreto legislativo n. 152/2006);
al 31 dicembre 2007, ben i 3 anni dopo l'entrata in vigore della legge Galli, il Co.Vi.Ri. ha rilevato che tutti gli ATO (92) risultano insediati - soltanto l'ATO interregionale Veneto - Friuli Venezia Giulia «Lemente» non risulta insediato - e che la maggior parte (81) ha approvato il piano d'ambito mentre gli affidamenti del servizio idrico sono stati effettuati in 67 ATO;
l'articolo 2, comma 38, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha imposto alle regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato, nonché del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente, in ottemperanza agli obblighi comunitari, di procedere entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi;
in base a tale disposizione le regioni avrebbero dovuto provvedere a rideterminare gli ATO secondo criteri di efficienza e di riduzione della spesa e, a norma degli articoli 147 e 200 del codice ambientale, ad una valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali;
tale previsione era finalizzata, tra l'altro, all'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e, in materia di servizio idrico integrato, di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, le regioni potevano disporre l'attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
lo stesso articolo 2, al comma 2, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008 stabilisce alcuni importanti principi informatori della gestione del servizio: l'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui; l'unitarietà della gestione e, comunque, il superamento della frammentazione verticale delle gestioni; l'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici;
il codice ambientale, all'articolo 148, comma 1, ha introdotto un'importante innovazione normativa in materia, prevedendo l'attribuzione della personalità giuridica alle Autorità d'ambito, costituite in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente; tale norma ha consentito di superare le difficoltà operative legate al fatto che in alcune regioni non si era provveduto a conferire personalità giuridica agli enti d'ambito, secondo quanto sottolineato nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici per l'anno 2005, redatta nel luglio 2006 dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;
l'articolo 148, comma 5, del codice ambientale prevede la facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente;
l'articolo 149 del codice, viceversa, dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del decreto n. 152, e quindi entro il 29 aprile 2007, l'Autorità d'ambito avrebbero dovuto provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, lo strumento programmatorio fondamentale dell'Autorità d'ambito, che deve essere corredato di un'attenta ricognizione delle infrastrutture esistenti, nonché di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano finanziario coerente con il modello gestionale ed organizzativo;
il periodo transitorio previsto dal decreto in esame per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni è tutt'altro che congruo, dal momento che viene fissato quale termine il 31 marzo 2011 e che molte ATO devono completare l'attuazione degli adempimenti suddetti, anche per rendere più agevole il passaggio delle funzioni,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso iniziative normative, una durata del periodo transitorio per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni di almeno 12 mesi a decorrere dal 1o marzo 2011.
9/4086/166. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Mattesini.