ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: MARGIOTTA SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RESPINTO IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/163
presentato da
SALVATORE MARGIOTTA
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies del decreto in esame prevede una significativa riforma delle disposizioni in materia di protezione civile;
in particolare il comma 2-quater introduce tre nuovi commi all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e potere di ordinanza: il comma 5-quater, che attribuisce al Presidente della regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (l'articolo 17 autorizza le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni; con l'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo massimo di tale imposta è stato elevato a 0,025 euro per litro); con un ulteriore comma 5-quinquies si prevede la possibilità per la regione di accedere al Fondo per la protezione civile, nel caso in cui le misure adottate siano insufficienti, in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater di rilevanza nazionale; qualora, invece, sia utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, se ne dispone la corrispondente reintegrazione ancora una volta mediante l'aumento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, quali la benzina e la benzina senza piombo e il gasolio usato come carburante, in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal Fondo di riserva; tale aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
il previsto aumento, anche in relazione alla rilevanza dei prodotti tassati nel paniere dei beni di prima necessità, determinerà certamente effetti significativi in termini di inflazione da imposte, anche considerato che l'accisa sul gasolio ammonta a 423,00 euro per mille litri e quella sulla benzina a 564,00 euro; le norme di nuovo inserimento non prevedono, oltretutto, aliquote agevolate se i suddetti prodotti energetici sono destinati a particolari impieghi; paradossalmente il previsto aumento inciderà proprio sui residenti della regione colpita dalle calamità naturali, in violazione dell'inderogabile dovere di solidarietà politica, economica e sociale, delineato dagli articoli 2 e 4 della Costituzione;
il comma 5-sexies, pure di nuovo inserimento, prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 28 del decreto-legge n. 976 del 1966, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali;
il comma 2-quinquies reca ulteriori modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992:
a) la prima modifica al comma 2 prevede che le ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;
b) la seconda modifica al comma 5-bis dispone che i rendiconti dei commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale della Corte dei conti;
c) la terza modifica, sempre al comma 5-bis, vieta i girofondi tra le contabilità speciali, al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione stessa;
il comma 2-sexies, attraverso l'inserimento della nuova lettera e-bis) all'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza;
il comma 2-septies, novellando l'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, riduce a sette giorni il termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei conti senza che sia intervenuta una pronuncia della sezione del controllo; consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante;
il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei commissari delegati, introdotte dal comma 5-bis dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività; si prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti;
considerato che:
per essere efficaci sulle emergenze rilevanti, gli interventi della Protezione civile devono essere realizzati entro 36 ore dall'evento;
è impensabile che ai responsabili della Protezione civile sia richiesto - secondo quanto disposto con il decreto - di emanare le ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze; in sostanza, se una calamità dovesse verificarsi nel fine settimana, solo il lunedì successivo gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze potranno prendere in esame la necessaria ordinanza della Protezione civile;
la riforma disposta dal decreto in esame sottopone i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; tali controlli secondo quanto affermato dal capo della Protezione civile, il prefetto Franco Gabrielli, richiedono, in media, 37 giorni di indagini;
la riforma prevista dal provvedimento in esame - improvvidamente inserita in un decreto-legge, anziché in un provvedimento ad hoc - in alcun modo prevede soppressioni o modifiche sostanziali dell'articolo 5-bis, comma 5, della legge n. 401 del 2001, che estende ai cosiddetti «grandi eventi» la possibilità di ricorrere alle ordinanze della Protezione civile - con tutte le rilevanti implicazioni che questo comporta, ivi compresa la possibilità di derogare a norme vigenti;
le risorse totali a disposizione del dipartimento della Protezione civile hanno subito una decurtazione del 12 per cento sul bilancio 2010; i fondi finalizzati sono diminuiti del 75 per cento;
si calcola che il 63 per cento degli oneri che gravano sulla Protezione civile, ad oggi, sono mutui contratti per rimborsare i danni e organizzare i grandi eventi,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni di riforma della Protezione civile in un provvedimento ad hoc, che non abbia la natura di decretazione d'urgenza, allo scopo di consentire un serio ed approfondito esame della riforma da parte delle Commissioni competenti e del plenum del Parlamento;
a sopprimere l'articolo 5-bis, comma 5, della legge n. 401 del 2001, che estende ai cosiddetti «grandi eventi» la possibilità di ricorrere alle ordinanze della Protezione civile.
9/4086/163. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.