ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/145

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: TURCO LIVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/145
presentato da
LIVIA TURCO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, non solo, proroga al 30 aprile 2011 il termine già previsto dall'articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, del 28 febbraio, termine entro cui ogni anno l'Istituto superiore di sanità predispone una relazione per il ministro della salute in base ai dati raccolti sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati ma predispone che con decreto dello stesso Ministero della salute tali dati possano essere forniti sia in forma aggregata che disgregata;
tale normativa, di fatto, toglie le competenze, peraltro, già stabilite dalla legge n. 40 al registro nazionale sulla procreazione medicalmente assistita che già raccoglie dati per valutare la efficienza ed la efficacia dei trattamenti nonché attribuisce al Ministero della salute il potere di richiedere senza alcun limite ai centri di fecondazione il nome e cognome delle persone che si sottopongono alla fecondazione, dando così libertà al Governo di conoscere ogni dettaglio personale di chi ricorre a queste tecniche;
l'invio dei dati sia in forma aggregata che disgregata lede il diritto alla privacy di tutte quelle donne che si sottopongono a tali trattamenti sanitari nonché delle coppie infertili, non supportato da nessuna norma nazionale o comunitaria, ma solo giustificato dall'ostinazione di un Governo a voler impedire in ogni modo il ricorso alla fecondazione assistita a coppie che desiderano avere un figlio;
già nel 2005, il Garante della privacy ha chiarito che i dati delle coppie devono essere anonimi e che non può essere istituito il registro dei bambini nati da fecondazione assistita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la normativa in oggetto anche alla luce delle sentenze già intervenute della Corte costituzionale, garantendo il diritto delle coppie infertili a poter ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel pieno rispetto della loro privacy e del loro diritto ad avere un figlio.
9/4086/145. (Testo modificato nel corso della seduta).Livia Turco.