Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: LABOCCETTA AMEDEO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/02/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 25/02/2011
PARERE GOVERNO IL 25/02/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
la materia relativa, in particolare, alle demolizioni di immobili disposte a seguito di sentenza penale, e, più in generale, la normativa relativa alla sanatoria degli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali in sede penale e amministrativa, nonché di intervento della Corte costituzionale, che hanno evidenziato un contrasto tra diritto vigente e diritto vivente;
tale contrasto ha pesante ricaduta, oltre che sulla popolazione in termini di certezza del diritto, sugli stessi organi dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare sulle Procure della Repubblica che, come organi della esecuzione penale, sono deputate ad eseguire le sanzioni accessorie alle sentenze di condanna con notevole dispiego di energie e di aggravio di costi, nonché sulle amministrazioni locali dell'intero territorio nazionale che, avendo introitato e speso i contributi di costruzione versati in anticipo, in adempimento a precisa disposizione di legge, dai titolari delle istanze, sarebbero tenute alla restituzione di tali somme a coloro che non conseguono il titolo a sanatoria, aggravando in maniera rilevante le già difficili condizioni finanziarie delle stesse, fino al dissesto,
impegna il Governo
ad emanare norme per la definizione delle pratiche di condono di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevedano:
a) l'applicazione delle medesime condizioni di accoglibilità e le procedure amministrative previste per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, fermi restando i limiti quantitativi degli abusi ammessi a sanatoria, i valori delle oblazioni e dei contributi fissati dal citato articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) che nelle more della formulazione o riformulazione dei provvedimenti definitivi del responsabile del servizio del comune competente, per le pratiche interessate si applicano tutte le disposizioni dettate dall'articolo 44, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
c) che nei casi per i quali, il responsabile del servizio ritenga l'istanza non accoglibile, il pagamento integrale dell'oblazione determina gli effetti previsti dall'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) che a coloro che per i quali sussistevano i requisiti di ultimazione delle opere previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e che, non provvidero a presentare istanza di condono nel termine fissato dal legislatore statale (10 dicembre 2004) è consentito presentare tale istanza alle medesime condizioni relative all'oblazione e all'anticipazione del contributo, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della emananda normativa che pure preveda che a queste istanze si applicano le norme previste nei punti precedenti.
9/4086/14. Laboccetta.