ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: CAZZOLA GIULIANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 25/02/2011
GIAMMANCO GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
VERSACE SANTO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/12
presentato da
GIULIANO CAZZOLA
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, introduce disposizioni in materia di contratti di lavoro;
la ratio delle disposizioni dell'articolo 32 è quella di garantire la certezza del diritto e la speditezza dei processi mediante l'introduzione di termini di decadenza riferiti anche a fattispecie in precedenza non assoggettate a tali termini;
l'effetto del comma 1-bis del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, è quello di differire, al 31 dicembre 2011, l'efficacia delle disposizioni limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604;
a ragione del differimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata;
l'interpretazione sistematica del comma 1-bis non comporta, altresì, il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4,

impegna il Governo

a emanare disposizioni in tal senso, al fine di evitare ogni possibile incertezza interpretativa, attraverso l'esplicitazione della permanenza dell'obbligo di impugnare, entro i termini di decadenza previsti, le fattispecie di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9/4086/12. Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Scandroglio, Mottola, Giammanco, Pelino, Versace, Barani.