Legislatura: 16Seduta di annuncio: 376 del 30/09/2010
Primo firmatario: SALTAMARTINI BARBARA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PISO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010 BIAVA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/09/2010 GIACHINO BARTOLOMEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 30/09/2010
PARERE GOVERNO IL 30/09/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/09/2010
CONCLUSO IL 30/09/2010
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede un'anticipazione al 30 aprile 2011 della applicazione del sistema di pedaggio su autostrade e raccordi autostradali gestiti dall'ANAS, che, secondo l'articolo 15 del decreto legge n. 78 del 2010, avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 31 dicembre 2011;
le entrate derivanti dall'attuazione di tale disposizione ridurranno i contributi annui dovuti ad ANAS s.p.a. dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione anche in corso di esecuzione;
tale modifica ha come finalità di allocare le risorse finanziarie nel modo più trasparente ed efficiente possibile;
la medesima finalità potrebbe applicarsi all'articolo 208 del decreto legislativo n.285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;
la norma prevede che una quota pari al 50 per cento di tali proventi sia destinata a diverse finalità ed in particolare in misura non inferiore a un quarto della quota stessa, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
lo scopo della disposizione è quella di destinare una quota significativa di risorse agli interventi che rendano facilmente percepibili e fruibili le indicazioni necessarie per un utilizzo sicuro delle strade da parte di tutti i possibili utenti, sia durante gli orari diurni che notturni;
tra gli interventi di segnaletica va annoverata anche l'istallazione di sistemi non luminosi, acustici o comunque non idonei ad essere percepibili in assenza di illuminazione naturale;
l'illuminazione pubblica è uno strumento essenziale non fungibile per segnalare, individuare ed evitare pericoli ed ostacoli;
la finalità della norma, specialmente in ambito urbano, non può essere adeguatamente conseguita in assenza di appropriati sistemi di illuminazione,
impegna il Governo
utilizzare gli strumenti idonei affinché sia rispettata l'interpretazione autentica dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in particolare della lettera a) del quarto comma, nel senso che tra gli interventi ivi indicati debbano intendersi anche la sostituzione, l'ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma, la manutenzione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica stradale.
9/3725/2. Saltamartini, Piso, Biava.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2010 0078, DL 1992 0285
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