Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: CICU SALVATORE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FALLICA GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 DE ANGELIS MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 SAGLIA STEFANO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 HOLZMANN GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 MARINI GIULIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 MAZZONI RICCARDO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 SPECIALE ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 CIRIELLI EDMONDO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 MOLES GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che, nel triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, come identificate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possa superare quello in godimento nell'anno 2010;
tale disposizione costituisce una misura di salvaguardia diretta a garantire il conseguimento dei risparmi nel settore dei redditi da lavoro dipendente erogati dalle citate amministrazioni correlati all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa pubblica di cui al medesimo articolo 9 e che ad essa la relazione tecnica non riconnette alcun effetto finanziario diretto;
la suddetta disposizione, nel corso dell'iter parlamentare, è stata modificata nel senso di precisare che la determinazione del trattamento economico riferito all'anno 2010, quale limite retributivo di riferimento, va computato al «netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazione dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (...), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio»;
la nuova formulazione della disposizione non può che essere volta a evitare ingiustificate sperequazioni nei confronti del personale che, nel caso in cui il tetto retributivo fosse stato riferito al trattamento economico complessivo effettivamente goduto nell'anno 2010, per il solo fatto di essere destinatario nel citato triennio, per esigenze dell'amministrazione, di provvedimenti di destinazione ad altra sede di servizio o ad altro incarico, anche all'estero, non avrebbe potuto, al pari del personale destinatario di analoghi provvedimenti di impiego prima del 2011, vedere riconosciuti gli emolumenti e le indennità, anche di natura compensativa per le spese sostenute dal dipendente, previsti per la nuova posizione di impiego;
tale precisazione, in questo senso, risulta indispensabile per salvaguardare, fatti salvi i saldi complessivi, la specificità dello status giuridico e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una mobilità e flessibilità di impiego, sul territorio nazionale e all'estero, non riscontrabile in nessun altro settore del pubblico impiego, cui sono correlati specifici istituti retributivi volti a compensare i maggiori rischi e disagi, nonché il più elevato grado di professionalità richiesto per funzioni specialistiche;
una diversa interpretazione porterebbe alla situazione paradossale per cui il militare appartenente ad un reparto non impiegato in missioni internazionali all'estero nell'anno 2010 ma che lo fosse nell'anno 2011 non risulterebbe destinatario di alcun compenso aggiuntivo, inclusa la diaria di missione all'estero;
parimenti devono ritenersi non computabili ai fini del raggiungimento del tetto retributivo del 2010 le misure perequative, di cui all'articolo 8, comma 11-bis, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni del comma 21 del medesimo articolo, giacché diversamente le citate misure perequative risulterebbero non erogabili,
impegna il Governo
a dare corretta interpretazione sistematica all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 8, comma 11-bis, con specifico riferimento al personale delle Forze armate e di polizia, nonché a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che, nel rispetto dei saldi complessivi, quanto da esso percepito per compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, assegni spettanti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, modifiche della posizione di impiego e misure perequative individuate con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve ritenersi non computabile ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alla medesima disposizione, il quale va considerato non come riferito al singolo dipendente ma al totale delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per l'erogazione dei citati compensi. In particolare, devono quindi ritenersi escluse dal tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, anche le indennità operative delle Forze armate, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale e l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio.
9/3638/61. Cicu, Fallica, De Angelis, Paglia, Holzmann, Marini Giulio, Mazzoni, Speciale, Cirielli, Moles.
SIGLA O DENOMINAZIONE:CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
EUROVOC :amministrazione del personale
esercito
indennita' e spese
mobilita' della manodopera
mobilita' professionale
polizia
reddito complementare
salario