ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: MURGIA BRUNO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/55
presentato da
BRUNO MURGIA
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
il comma 33 dell'articolo 14 del disegno di legge in esame, stabilisce che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (codice dell'ambiente), non ha natura tributaria e che le controversie in ordine a tale tariffa rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
il comma 11 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che, sino alla emanazione del regolamento attuativo adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
sino all'emanazione del regolamento attuativo permane vigente la tariffa di igiene ambientale istituita con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
ai sensi dell'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, i Comuni, a decorrere dal 30 giugno 2010, in assenza del regolamento adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono istituire la tariffa di igiene ambientale ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
sussiste l'assimilazione tra la natura della tariffa istituita con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tariffa prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo

affinché la disposizione contenuta al comma 33 dell'articolo 14 del disegno di legge in esame sia interpretata nel senso che la stessa trova applicazione, sino all'entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riguardo alla tariffa di igiene ambientale istituita con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
9/3638/55. Murgia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1997 0022, DL 2006 0152

EUROVOC :

applicazione della legge

potere giudiziario

rifiuti