ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/47
presentato da
ANTONIO BORGHESI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 48, introduce alcune novelle al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (legge fallimentare), con specifico riferimento alla disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
il comma 2-bis dell'articolo 48, aggiunge alla legge fallimentare l'articolo 217-bis che prevede ipotesi derogatorie di esenzione dai reati di bancarotta e allarga i casi di non punibilità dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta nei casi di dissesto finanziario delle aziende;
il nuovo articolo 217-bis prevede una causa di esclusione della punibilità rispetto alle fattispecie di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, nei casi in cui il fallito esegua pagamenti o operazioni:
1. in esecuzione di un concordato preventivo,
2. in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti,
3. in esecuzione di un piano (previsto dall'articolo 67 legge fallimentare) che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) della legge fallimentare, ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è stata introdotta nell'ambito del diritto fallimentare la figura dell'esperto, che nel concordato preventivo deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, negli accordi di ristrutturazione l'attuabilità del piano, nel piano di risanamento la ragionevolezza del piano;
la nuova figura professionale è caratterizzata da un'irragionevole disparità dei requisiti richiesti nelle diverse ipotesi introdotte dal legislatore: il professionista dell'articolo 161 deve possedere i requisiti dell'articolo 28 legge fallimentare, l'estensore dell'attestato dei piani di risanamento richiama l'articolo 2501-bis, quarto comma del codice civile, mentre l'esperto degli accordi di ristrutturazione non deve possedere alcuna specifica qualità professionale;
si tratta di una diversificazione priva di ogni giustificazione, anche alla luce del fatto che tali nuove funzioni, alle quali faranno da contraltare nuove responsabilità connesse all'inevitabile espandersi della tutela risarcitoria, richiederanno una nuova figura di professionista, dotato di una maggiore indipendenza rispetto al cliente debitore, di quella «imparzialità» che il delicatissimo ruolo di verificatore ed attestatore della fattibilità, attuabilità o ragionevolezza del piano richiede;
la nomina dell'esperto incaricato di attestare, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell'esposizione debitoria non compete al Tribunale bensì unicamente all'imprenditore;
inoltre, altro elemento rilevante è l'emarginazione della giurisdizione in merito all'attestato di risanamento che emerge con assoluta nettezza; raggiunge la sua massima espressione, laddove si consideri che non è previsto alcun potere di controllo o di valutazione del piano di salvataggio da parte del giudice se non in una eventuale fase contenziosa, il cui controllo non sarà mai di merito, ma esclusivamente finalizzato a valutare la coerenza dell'atto dispositivo al piano di salvataggio, ovvero la sua irragionevolezza;
a differenza della relazione richiesta per i piani previsti in ipotesi di concordato preventivo, nei casi di cui agli articoli 67, comma 3 (piani di risanamento) e 182-bis (accordi di ristrutturazione), l'esperto non sarà tenuto a fornire alcuna attestazione di veridicità dei dati aziendali. Considerazione quest'ultima che introduce la questione relativa ai profili di responsabilità dell'esperto in caso di successivo fallimento o, comunque, di inadempimento del debitore, sia nei confronti della società che dei creditori. Responsabilità contrattuale nei confronti della società (in caso di fallimento destinata ad essere attratta nella legittimazione esclusiva del curatore) ed extracontrattuale nei confronti dei creditori;
gli accordi di ristrutturazione, presentati come la traduzione italiana del pre-packaged, lasciano forti dubbi in ordine alla loro efficacia rispetto agli obiettivi prefissati. Un primo profilo di debolezza dell'istituto è rappresentato dalla vincolatività di tali accordi, limitata ai soli aderenti, con la conseguenza che viene meno uno dei pilastri dell'omologo istituto statunitense: la protezione dalle azioni esecutive. Un secondo profilo di debolezza è rappresentato dal mancato riconoscimento della prededuzione nel successivo fallimento per l'erogazione di nuova finanza avvenuta nel corso della procedura;
da ultimo non può neppure essere tralasciato il fatto che il legislatore ha completamente omesso di regolamentare le eventuali ripercussioni sul versante penale in caso di successivo fallimento, le possibili responsabilità per concorso in bancarotta preferenziale o per concorso in bancarotta da aggravamento del dissesto conseguente a ritardata richiesta del fallimento ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare;
il beneficio previsto dall'articolo 67 comma 3, lettera e) non appare di certo sufficiente ad attribuire agli accordi la natura di valido strumento di superamento delle crisi d'impresa, tenuto conto che anche sotto questo profilo, quello relativo agli effetti protettivi nei confronti dei terzi (creditori e non), l'intervento legislativo lascia ampie zone d'ombra, ad esempio, in tema di perdurante responsabilità delle banche ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile e, soprattutto, per concessione abusiva di credito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a regolare in maniera puntuale gli accordi di ristrutturazione previsti dall'articolo 67 della legge fallimentare, in maniera tale da razionalizzare la normativa vigente con riferimento alla responsabilità delle banche come disciplinata dall'articolo 2497 del codice civile, con particolare riguardo alla concessione abusiva di credito.
9/3638/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2005 0035

EUROVOC :

conto

credito

debito

fallimento

impresa in difficolta'

reato

reato tributario

responsabilita' contrattuale

risanamento