ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/035

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: CIMADORO GABRIELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 28/07/2010
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/35
presentato da
GABRIELE CIMADORO
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
la recente sentenza della Corte Costituzionale del marzo 2010, n. 121, è intervenuta relativamente al Piano casa previsto dall'articolo 11 e dall'articolo 13 del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dichiarando incostituzionali alcune parti dei suddetti articoli;
in particolare la Corte ha ritenuto che «la possibilità che, nel piano nazionale di edilizia abitativa, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale entra in contraddizione con le premesse che legittimano l'intera costruzione»;
la Corte ha infatti - tra l'altro - dichiarato incostituzionale la norma di cui alla lettera e) del comma 3 del suddetto articolo 11, che prevede espressamente «la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale» limitatamente alla parola «anche» premessa a «sociale» in quanto - secondo la Consulta - il termine «anche» consente l'introduzione di finalità diverse da quelle che presiedono all'intera normativa avente ad oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica;
in sostanza la Corte afferma che non è possibile che lo Stato finanzi interventi che non abbiano esclusivamente la finalità sociale e, il termine edilizia residenziale inserito nella norma più volte, va inteso esclusivamente come edilizia residenziale pubblica e, quindi, «sociale»;
poiché la medesima dizione - oggetto della sentenza - è riportata nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009 recante il «Piano nazionale di edilizia abitativa», ne deriva che la Corte Costituzionale valuta tale inciso da eliminare anche dal medesimo DPCM attuativo del Piano casa;
l'intero assetto del suddetto DPCM, così come di ogni altro provvedimento attuativo, va quindi rivisto alla luce e in piena coerenza con i dettami della Corte Costituzionale,

impegna il Governo

a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009, recante il «Piano nazionale di edilizia abitativa», rendendolo coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 2010, e a ritirare il bando di gara per l'individuazione della società di gestione del risparmio (Sgr) che dovrà gestire i fondi immobiliari, al fine di escludere che, nel previsto piano nazionale di edilizia abitativa, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale, nonché finanziamenti di programmi integrati nei quali siano presenti anche alloggi di edilizia residenziale non pubblica.
9/3638/35. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

abitazione

aiuto finanziario

industria edile

pianificazione nazionale