Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: CIMADORO GABRIELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 28/07/2010 CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
la recente sentenza della Corte Costituzionale del marzo 2010, n. 121, è intervenuta relativamente al Piano casa previsto dall'articolo 11 e dall'articolo 13 del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dichiarando incostituzionali alcune parti dei suddetti articoli;
in particolare la Corte ha ritenuto che «la possibilità che, nel piano nazionale di edilizia abitativa, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale entra in contraddizione con le premesse che legittimano l'intera costruzione»;
la Corte ha infatti - tra l'altro - dichiarato incostituzionale la norma di cui alla lettera e) del comma 3 del suddetto articolo 11, che prevede espressamente «la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale» limitatamente alla parola «anche» premessa a «sociale» in quanto - secondo la Consulta - il termine «anche» consente l'introduzione di finalità diverse da quelle che presiedono all'intera normativa avente ad oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica;
in sostanza la Corte afferma che non è possibile che lo Stato finanzi interventi che non abbiano esclusivamente la finalità sociale e, il termine edilizia residenziale inserito nella norma più volte, va inteso esclusivamente come edilizia residenziale pubblica e, quindi, «sociale»;
poiché la medesima dizione - oggetto della sentenza - è riportata nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009 recante il «Piano nazionale di edilizia abitativa», ne deriva che la Corte Costituzionale valuta tale inciso da eliminare anche dal medesimo DPCM attuativo del Piano casa;
l'intero assetto del suddetto DPCM, così come di ogni altro provvedimento attuativo, va quindi rivisto alla luce e in piena coerenza con i dettami della Corte Costituzionale,
impegna il Governo
a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009, recante il «Piano nazionale di edilizia abitativa», rendendolo coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 2010, e a ritirare il bando di gara per l'individuazione della società di gestione del risparmio (Sgr) che dovrà gestire i fondi immobiliari, al fine di escludere che, nel previsto piano nazionale di edilizia abitativa, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale, nonché finanziamenti di programmi integrati nei quali siano presenti anche alloggi di edilizia residenziale non pubblica.
9/3638/35. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2008 0112
EUROVOC :abitazione
aiuto finanziario
industria edile
pianificazione nazionale